Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29475 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29475 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVAN GIANNI N. IL 30/03/1967
avverso la sentenza n. 768/2012 TRIBUNALE di VARESE, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 22.3.2013 il Tribunale di Varese condannava Pavan Gianni alla pena
di euro 8.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256, commi 1 letta) e 2, D.L.vo
152/2006; pena sospesa e non menzione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, chiedendo
l’assoluzione con formula ampia o, in subordine, la riduzione della pena.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), gli atti venivano trasmessi
a questa Corte ai sensi dell’art.568 comma 5 c.p.p.
Con memoria in data 5.5.2015 si assume che, secondo la stessa contestazione, il reato
si è prescritto alla data del 16.7.2014.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) L’ impugnazione “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre appello
avverso la sentenza del Tribunale e quindi si chiedeva un riesame del merito della
vicenda processuale.
L’art. 568 comma 5 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere
dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di
impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina,
però, una modificazione per così dire “funzionale” dell’impugnazione, altrimenti si
attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute
dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi
sempre quelli del ricorso ex art.606 c.p.p.
2.2) Il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali, ha adeguatamente
argomentato in ordine alla natura di “rifiuto” del materiale depositato, non essendo il
reimpiego del materiale di scavo avvenuto secondo le condizioni previste dall’art.186
D.L.vo 152/2006 (pag.5 e ss.sent.).
Il ricorrente richiede, in proposito, una rivisitazione, non consentita in questa sede di
legittimità, delle risultanze processuali. Non tiene conto, invero, che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni
e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
2.3) Il Tribunale ha poi adeguatamente argomentato in ordine all’esercizio del potere
discrezionale nella determinazione della pena, facendo riferimento a tutti i parametri
di cui all’art.133 c.p. ed in particolare “all’entità consistente e peculiare di materiale
inerte trattato”.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

OSSERVA

Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata, secondo la stessa prospettazione difensiva, in data 16.7.2014
(cfr. memoria) e, quindi, successivamente alla emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA