Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29473 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29473 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE CHEIKH N. IL 02/05/1975
avverso la sentenza n. 669/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

OSSERVA
1) Con sentenza del 19.6.2014 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza
del Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, con la quale Ndiaye Cheikhe
era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 4 di reclusione
ed euro 300,00 di multa per i reati di cui all’art.171 ter comma 1 lett.c) L.633/41
(capo a), 81 cpv. e 474 c.p. (capo b), 81 cpv., 648 comma 2 c.p. (capo c), unificati sotto
il vincolo della continuazione.
2) Propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione dell’art.157 c,p. in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del
reato di cui all’art.648 comma 2 c.p., nonché la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine all’errata applicazione dell’art.15 c.p. ed alla ritenuta sussistenza
del reato di cui all’art.474 c.p. ed infine la erronea valutazione della prova.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Quanto alla eccepita prescrizione del reato di cui al capo c), il ricorrente non
tiene conto che, al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, vanno aggiunti i
periodi di sospensione, pari a complessivi giorni 835, dovuti a rinvii delle udienze su
richieste del difensore o per adesione di medesimo all’astensione proclamata dagli
organismi di categoria. Nessuno dei reati era pertanto prescritto (e non lo è ancora).
3.2) In ordine, poi, alla denunciata erronea applicazione dell’art.15 c.p., a parte la
genericità del motivo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza assolutamente
pacifica di questa Corte, a partire dalla decisione delle sezioni unite n.47164 del
20.12.2005 “In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, è
configurabile il concorso tra i reato di ricettazione (art.648 c.p.) e quello di
commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art.171 ter Legge
22 aprile 1941 n.633), quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi
fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga
a fine di commercializzazione”.
3.3) I Giudici di merito hanno, infine, correttamente esaminato e valutato le
risultanze processuali, argomentando ampiamente anche in ordine alla configurabilità
del reato di cui all’art.474 c.p. (pag.2 sent. app.).
3.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.00,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigliere est.
D EPTFTAI
Il Presidente
IN CANCELLERIA

A

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