Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29472 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29472 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDIA DOMENICO N. IL 30/07/1953
avverso la sentenza n. 663/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 6.6.2014 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza
del Tribunale di Messina del 13.5.2009, con la quale Cardia bomenico, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la
scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro
7.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.6 lett.d) nn.1 e 2 L.210/2008 (capo a) e 6
lett.g) 210/2008 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la carenza e/o
difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, nonché la violazione
di legge quanto alla mancata concessione dei benefici di legge di cui all’art.163 c.p.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un
unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992, Rv.191229;
Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248 del
7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.2) La Corte territoriale ha richiamato legittimamente la motivazione della sentenza
impugnata, rilevando che con i motivi di appello erano state riproposte le stesse
questioni già esaminate e disattese dal primo giudice. Il Tribunale, in effetti, aveva
ampiamente argomentato in ordine alla natura dei rifiuti (pericolosi) trasportati
(pag.3 sent.Trib.).
Il ricorrente, &re a riproporre (peraltro genericamente) la medesima questione,
richiede una rivalutazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
2.3) Quanto ai benefici di legge, i Giudici di merito hanno formulato una prognosi
sfavorevole sulla base dei precedenti penali; l’imputato, pur avendo beneficiato per
ben due volte della sospensione, aveva, invero, continuato a delinquere (pag.4
sent.Trib. e pag.2 sent.App.).
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
ira di euro 1.000,00.
processuali ed al versamento alla cassa ellhE
IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.
– 9 Lti6 2015

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