Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29470 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29470 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIBAUDO ANTONINO N. IL 28/03/1980
avverso la sentenza n. 4316/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1.000,00. DEPOSITATA
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015 IN CANCEL LER IA
Il Consigli -r- est.

Il Presidente

OSSERVA
1) Con sentenza del 26.6.2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Palermo del 5.7.2011, con la quale Ribaudo Antonino era
stato condannato per il reato di cui all’art.73 comma 1 bis bPR 309/90, riconosciuta
l’ipotesi di cui al comma 5 equivalente alla contestata recidiva, nonché per i reati di cui
agli artt.337, 61 n.2 c.p. e 582, 585, 576 nn.1 e 5 bis c.p., unificati sotto il vincolo
della continuazione, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 1 di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il Ribaudo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi di “consumo di
gruppo” ed alla applicazione dell’aumento di pena per la contestata recidiva.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Le Sezioni Unite, con la sentenza n.25401 del 31.1.2013, aderendo all’indirizzo
maggioritario, hanno ribadito che, anche all’esito delle modifiche apportate dalla L.
21.2.2006 n.49 all’art.73 bPR 309/1990, il c.d. consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto
collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito
amministrativo sanzionato dall’art.75 stesso DPR, a condizione che: a) l’acquirente sia
uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri
componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro
manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi,
contribuendo anche finanziariamente all’acquisto”
2.2) La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, con
motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto, sulla base delle risultanze
processuali, che non potesse parlarsi di “consumo di gruppo” (mancando un accordo
pregresso), ma piuttosto di cessione, come emergeva dalla telefonata intercettata
(pag.4 sent.).
Il ricorrente richiede (peraltro genericamente) una rivisitazione, non consentita in
questa sede, delle risultanze processuali sul punto.
2.3) Quanto alla recidiva, a parte il fatto che per essa non è stato apportato alcun
aumento di pena, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ennesima ricaduta
dell’imputato nel medesimo delitto di spaccio di stupefacenti” fosse “sintomo
indubbio di pervicacia criminale ed accresciuta pericolosità sociale” (pag.5).
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro

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