Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2947 del 13/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2947 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOSIA EMENUELE N. IL 08/02/1976
avverso la sentenza n. 1798/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
09/01/200T
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 13/11/2015
Ritenuto:
— che il Tribunale di Catania, con sentenza del 09/01/2015, ha condannato Nicosia Emanuele
alla pena di euro 3.500 di ammenda per i reati di cui agli artt. 55 comma 5 lett. c) in relazione
agli artt. 36 e 37, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, e di cui all’art. 170 comma 1 lett.a) in
relazione all’art. 168, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2008;
– – che l’imputato ha proposto ricorso deducendo, con un primo motivo, non avere il giudice
considerato che il mancato pagamento rateale della sanzione pecuniaria è dipesa dai costi
prescrizione del reato alla data del 22/01/2015;
– – che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, posto che lo stesso ricorrente riconosce il
mancato pagamento rateale della sanzione conseguita all’accertamento delle infrazioni senza
che possano rilevare, onde escludere la mancata operatività della causa di non punibilità di
legge, difficoltà di carattere economico;
– – che il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, inammissibile il primo motivo,
e dunque non instaurato il rapporto processuale, la prescrizione maturata effettivamente il
22/01/2015, ovvero successivamente alla sentenza impugnata, non può essere rilevata da
questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);
— che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015
sostenuti per ottemperare alle prescrizioni ricevute, e, con un secondo motivo la intervenuta