Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29464 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29464 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATUOZZO ANNA N. IL 14/05/1968
avverso la sentenza n. 22537/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di ritto abbreviato,
con il quale Anna Matuozzo era stata riconosciuta responsabile del reato
cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo eroina; con condanna della
prevenuta ad anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
-che la Matuozzo, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza di prove in ordine alla affermata
responsabilità e il vizio di motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di
diritto sulle quali è basata la sentenza di condanna;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza delle argomentazione,
adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato
in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo all’imputata;
-che le censure sollevate in gravame sono del tutto prive di fondamento,
non solo perchè assolutamente generiche, ma, specialmente, in quanto si
scontrano con la realtà processuale: la Matuozzo, infatti, ha ammesso
nella immediatezza la propria responsabilità, limitandosi in sede di
appello ad invocare l’applicazione del co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90 e la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste entrambe
rigettate dalla Corte territoriale, con ampia giustificazione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
di cui all’art. 73 co. 1 bis, per avere detenuto illecitamente a fine di
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.