Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29463 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29463 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO MARIA N. IL 22/08/1955
avverso l’ordinanza n. 82/2014 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
-che con la ordinanza in epigrafe segnata il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, proposta
nell’interesse di Maria Russo, tendente ad ottenere la revoca del
sequestro preventivo, disposto sull’immobile in proprietà alla prevenuta,
il mantenimento della misura in atto;
-che avverso detto provvedimento la difesa della Russo ha proposto
ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in relazione alla
esigenze cautelari, violazione di legge e travisamento del fatto;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
sussistenza dei presupposti ex lege richiesti per la applicazione del vincolo
reale sull’immobile in questione;
-che, di contro, le censure sollevate non possono trovare ingresso, in
quanto con esse si muovono contestazioni, sorrette da deduzionioni
fattuali, non proponibili, ex art. 325 co. 1 cod.proc.pen., nel giudizio di
legittimità;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.
in relazione ai reati di abuso edilizio e violazione dei sigilli, ha confermato