Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29463 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29463 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MARIA N. IL 22/08/1955
avverso l’ordinanza n. 82/2014 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto:
-che con la ordinanza in epigrafe segnata il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, proposta
nell’interesse di Maria Russo, tendente ad ottenere la revoca del
sequestro preventivo, disposto sull’immobile in proprietà alla prevenuta,
il mantenimento della misura in atto;
-che avverso detto provvedimento la difesa della Russo ha proposto
ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in relazione alla
esigenze cautelari, violazione di legge e travisamento del fatto;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
sussistenza dei presupposti ex lege richiesti per la applicazione del vincolo
reale sull’immobile in questione;
-che, di contro, le censure sollevate non possono trovare ingresso, in
quanto con esse si muovono contestazioni, sorrette da deduzionioni
fattuali, non proponibili, ex art. 325 co. 1 cod.proc.pen., nel giudizio di
legittimità;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.

in relazione ai reati di abuso edilizio e violazione dei sigilli, ha confermato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA