Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29462 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29462 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TBAILI RACHID N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 4226/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

t

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Rachid Tbaili era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui
agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, per avere, più volte, ceduto a
essersi posto alla guida di una autovettura senza essere in possesso di
patente; con condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Tbaili ha proposto ricorso per cassazione, contestando
l’ingiustificato mancato riconoscimento della ipotesi di cui al co. 5 dell’art.
73, d.P.R. 309/90;
-che la censura sollevata è del tutto destituita di fondamento, in quanto il
vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla esclusione, nella
specie, della ipotesi della lieve entità: ad avviso della Corte di merito le
numerose cessioni di cocaina, lo stabile esercizio dell’attività, l’elevata
professionalità dell’imputato, dimostrano la esistenza di una attività
delinquenziale portata avanti dal Tbaili con uomini e mezzi, in modo
articolato e ben organizzato, destinata a servire un’ampia clientela, non
sussumibile nell’alveo normativo di cui al co. 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;

terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, e 116, co. 15-17 C.d.S., per

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.

POZITATA1

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