Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29461 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29461 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEGAJ MANDI N. IL 18/07/1978
HODAJ LEFTER N. IL 07/05/1979
SERAJ ANDON N. IL 26/06/1977
avverso la sentenza n. 836/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, in
parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito di rito
abbreviato, con il quale Mandi Begaj, Lefter Hodaj e Andon Seraj erano
per avere trasportato e detenuto illecitamente kg. 1.700 di sostanza
stupefacente del tipo marijuana, da cui risultavano ricavabili 8.432.000
dosi medie singole, e 110 e 699 cod.pen.per la detenzione di 39 cartucce
calibro 7,62, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante, ha ridotto la pena per tutti gli imputati ad anni 3,
mesi 8 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno, con conferma
nel resto;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione dell’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in
punto di dosimetria del trattamento sanzionatorio;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in
quanto la Corte distrettuale giustifica in maniera esaustiva e compiuta le
ragioni per le quali ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti
generiche, fermo restando che la gravità della condotta posta in essere è
da considerare di intenso rilievo penale: l’ingente quantitativo di sostanza
, stupefacente e l’indiscutibile collegamento degli imputati con circuiti
internazionali del narcotraffico, ad avviso del decidente, a giusta ragione,
rappresentano elementi che ostano alla applicazione di una pena
inferiore a quella inflitta;
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90,
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.