Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2946 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2946 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRANO SEBASTIANO N. IL 23/04/1961
avverso la sentenza n. 1370/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
01/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

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1) Con sentenza, in data 1.4.2015, il Tribunale di Catania condannava Strano
Sebastiano alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.6, comma
4, in relazione all’art.5 lett.b) L.283/1962.
Ricorre per cessazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle risultanze processuali, con motivazione
congrua ed immune da vizi, che i prodotti ittici di cui al capo di imputazione si
trovassero in cattivo stato di conservazione e fossero destinati alla vendita.
2.2) Il ricorrente propone generici rilievi, sollecitando per di più, una, non consentita
in questa sede, rilettura delle risultanze processuali.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.3)11 ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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