Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29459 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29459 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOROVESHI ERJON N. IL 30/08/1980
avverso la sentenza n. 979/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto:
-che il Gip presso il Tribunale di Vasto, con sentenza del 26/11/2013, resa
a seguito di rito abbreviato, dichiarava Erjon Koroveshi responsabile del
reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente
detenuto, a fine di spaccio, kg. 33,2 di sostanza stupefacente del tipo
con condanna dell’imputato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro
20.000,00 di multa;
-che la Corte di Appello di L’Aquila, chiamata a pronunciarsi sugli appelli
avanzati dal Procuratore Generale, sede, e nell’interesse dell’imputato, in
parziale riforma del decisum di prime cure, preso atto della pronuncia
della Corte Costituzionale n. 32/2014, ha rideterminato la pena in anni 3,
mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ed ha applicato al
prevenuto la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato
a pena espiata;
-che la difesa del Koroveshi ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza della aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. 309/90;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente;
-che il motivo di annullamento non può trovare ingresso perché non
specifico, in quanto con esso si ribadiscono, sic et simpliciter, le stesse
identiche ragioni già esaminate dal giudice del gravame e dallo stesso
rigettate. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell’art. 591 co. 1

1

marijuana, utile per il confezionamento di 63.386 dosi medie giornaliere,

lett. c) cod.proc.pen., alla inammissibilità ( ex multis Cass. 11/10/2004, n.
39598).
-che, peraltro, sul punto, la Corte territoriale ha svolto un discorso
giustificativo del tutto compiuto, rilevando come, nella specie, il principio
attivo presente nella sostanza stupefacente sequestrata all’imputato era
particolarmente elevato, pari a 63.386, in grado di soddisfare un altissimo
numero di assuntori.
Inoltre, la Corte di merito ha evidenziato, a giusta ragione, che la
detenzione di tale ingente quantitativo di stupefacente presupponeva,
necessariamente, legami o, comunque, contatti da parte dell’imputato
con ambienti della criminalità organizzata, inserendosi in una cornice
operativa di inquietante pericolosità, per le modalità in cui è stata posta
in essere la condotta, rivelatrici di una attenta e collaudata pianificazione
criminosa ( Cass. S.U. 24/5/2012, n. 36258).
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.

pari a gr. 1.584,67, da cui era ricavabile un numero di dosi

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