Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29457 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29457 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTILLO DE LEON JUAN ANTONIO N. IL 11/09/1992
avverso la sentenza n. 845/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Juan Antonio Castillo De Leon era stato dichiarato responnsabile
illecitamente gr. 3.104,400 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 11.093
dosi droganti; con condanna

dell’imputato alla pena di anni 4 di

reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
-che la difesa del Castillo De Leon ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla
riconosciuta aggravante ex art. 80 citato decreto;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, nel ravvisare,
nella specie, la sussistenza della ipotesi della ingente quantità, facendo
buon governo del principio in materia dettato dalla giurisprudenza di
legittimità ( S.U. 24/5/2012, n. 36258 ): ad avviso della Corte distrettuale,
a giusta ragione, il quantitativo di cocaina sequestrato, di kg. 3,560, al
53,6% di purezza, equivalente a 1.633 grammi di cocaina pura, supera il
valore di soglia indicato nella richiamata pronuncia; peraltro, il fatto
ascritto all’imputato integra pienamente la contestata aggravante,
inserendosi in una cornice operativa di inquietante pericolosità, per le
modalità con cui è stata posta in essere la condotta, rivelatrici di una
attenta e collaudata pianificazione criminosa;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

I

del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90, per avere detenuto

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma 1’8/5/2015.

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