Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29456 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29456 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SQUARCELLA TOMMASO N. IL 04/03/1950
avverso la sentenza n. 175/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Foggia ha
dichiarato Tommaso Squarcella responsabile del reato di cui agli artt. 18
co. 1 lett. d) e 55 co. 4 punto 2 d.Lvo 81/08, perché, quale titolare della
omonima impresa, aveva omesso di fornire ai lavoratori dipendenti i
per il prevenuto ad euro 1.500,00 di ammenda, riconosciuti i benefici di
legge;
-che lo Squarcella, personalmente, ha proposto appello, convertito in
ricorso per cassazione ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen., eccependo il difetto
di prova sulla affermata responsabilità; la non compiuta valutazione delle
emergenze istruttorie, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio
inflitto e l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo all’imputato;
-che le prime due censure sollevate in gravame non possono trovare
ingresso, perchè sorrette da deduzioni fattuali, oltre che generiche, con le
quali si tende ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo
esame estimativo, quando, peraltro, l’analisi di questi ( verbali ispezione
eseguita da personale dell’Ispettorato del Lavoro; deposizione dell’agente
operante ), svolta dal Tribunale, si manifesta esaustiva e compiuta;
-che, del pari, manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze, in
relazione al trattamento sanzionatorio: il decidente, ha infatti ritenuto la
pena inflitta adeguata alla gravità dei fatti, concedendo la sospensione
condizionale e la non menzione; quanto poi alla mancata concessione
I
necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; con condanna
delle attenuanti generiche l’imputato non ha da dolersi, visto che lo
stesso nessuna specifica richiesta sul punto aveva avanzato al giudice di
merito;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 18/5/2015.
P. Q. M.