Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29454 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29454 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO GIACOMO N. IL 17/08/1958
avverso la sentenza n. 1502/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Brindisi ha
dichiarato Giacomo Greco responsabile del reato di cui agli artt. 110 93 e
95 d.P.R. 380/01, per avere, quale conduttore-committente dei lavori,
relativo alle opere edilizie eseguite in zona sismica, presso l’immobile di
Angela Rizzitello; ha condannato l’imputato alla pena di euro 900,00 di
ammenda;
– che avverso detta decisione la difesa del Greco ha proposto appello,
convertito in ricorso per cassazione, ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen.,
eccependo l’assoluta mancanza di prova della sussistenza della
contravvenzione in contestazione;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, visto
che il Tribunale ha evidenziato come la zona in cui si sono intrapresi i
lavori rientri tra quelle a rischio sismico ( delibera n. 153, del 2/3/04,
Giunta Regione Puglia, pubblicata in Bollettino Ufficiale n. 34, del
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18/3/2004 ) e che l’imputato nell’intraprendere i lavori de quibugraveva
proceduto ad ottemperare al dettato di cui all’art. 93 d.P.R. 380/01;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
I
omesso di dare avviso allo sportello unico, nonché di allegare il progetto
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.