Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29453 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29453 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAIL ABDELLAH N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 102/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze, in
parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito di rito
abbreviato, con il quale Abdellah Sail era stato riconosciuto responsabile
avere ripetutamente ceduto in vendita a diversi soggetti individuati
sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha assolto l’imputato dal reato
contestato, limitatamente alla cessione di n. 8 dosi di cocaina in favore di
Francesca Fiorenza ed ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed
euro 14.000,00 di multa;
– che la difesa del Sail ha proposto ricorso per cassazione, contestando
l’ingiustificata mancata applicazione del co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nell’escludere che la condotta
posta in essere dal prevenuto potesse farsi rientrare nella fattispecie di
cui al citato co. 5: infatti la Corte, sul punto, evidenzia come il Sali
svolgeva l’attività di spaccio, oltre che in maniera continuata e non
sporadica, avvalendosi di un’organizzazione e di mezzi economici di non
scarsa rilevanza, posto che lo stesso era in condizioni di rifornire
costantemente di cocaina un certo numero di acquirenti e operava il
luogo pubblico, ove occultava la sostanza da smerciare; circostanze,
queste, ritenute, a giusta ragione, dalla Corte di merito preclusive
all’accoglimento della istanza avanzata nell’interesse dell’imputato.
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
I
del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen., 73 co. 1, d.P.R. 309/90, per
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.