Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29452 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29452 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROSHKA LORENC N. IL 07/06/1986
avverso la sentenza n. 262/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Lorenc Proshka era stato dichiarato responsabile dei reati di
illecita detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, ex art. 73 d.P.R. 309/90, e di illecita detenzione di un’arma
comune da sparo; il Tribunale aveva condannato il prevenuto, concesse le
circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata
recidiva, ad anni 4, mesi 6 di reclusione, ed euro 14.000,00 di multa;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la mancata concessione della attenuante ex co. 7 art. 73
d.P.R. 309/90 e l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati in contestazione alla ascrivibilità di essi in capo
all’imputato;
-che i motivi di annullamento sono del tutto destituiti di fondamento, in
quanto:
-il giudice di merito ha efficacemente motivato il diniego della attenuante
ex co. 7 dell’art. 73, citato decreto, evidenziando come le informazioni
fornite dal Proshka non hanno consentito l’acquisizione di alcun risultato
sul piano investigativo; peraltro, le stesse si sono palesate, ab origine, del
tutto illogiche e, come tali, poco credibili ed inidonee a costituire uno
spunto positivo per le indagini.
Orbene, osservasi che l’attenuante ad effetto speciale in questione è
prevista a favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità
di polizia e l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la

t

commissione di reati: occorre, quindi, che il contributo fornito dal
collaborante risulti sostanzialmente utile, cioè tale da determinare in
maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione
dell’attività criminosa ad esse relativa ( Cass. 3/5/2005, n. 28548 );
elementi, questi, a giusta ragione, non ravvisati nella specie dal

-che la doglianza attinente alla mancata applicazione delle attenuanti ex
art 62 bis cod.pen. non ha ragione d’essere, visto che il detto beneficio
era già stato accordato dal giudice di prime cure;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’8/5/2015.

decidente.

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