Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29447 del 19/06/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 29447 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO PIA N. IL 19/03/1961
avverso l’ordinanza n. 31/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/septile le conclusioni del PG Dott cr, ,
. 4 a/44,
e,Z 14- mégi4,7

Uditi difensor Avv.;

4.0 ••

•1•••

s •—.)

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, chiamata a
pronunciarsi sulla istanza avanzata nell’interesse di Pia Russo, volta ad
ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, impartito
stessa Corte territoriale in data 15/6/2007, irrevocabile il 20/5/2008, ha
rigettato l’istanza.
Propone ricorso per cassazione la difesa della prevenuta, con i seguenti
motivi:
-violazione dell’art. 31, ultimo comma, d.P.R. 380/01, in quanto il
decidente ha ignorato l’esistenza sul manufatto oggetto di ordinanza di
demolizione del sequestro probatorio, operato nell’ambito del
procedimento penale n. 14190 R.G.N.R. dalla polizia giudiziaria, in data
20/11/2009, convalidato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno il 23/11/2009. Il vincolo predetto avrebbe dovuto
indurre il decidente a sospendere l’ingiunzione a demolire, stante la
evidente, sia pure temporanea, incompatibilità tra il provvedimento
assunto dalla autorità penale e l’ordine di demolizione del manufatto;
-vizio di motivazione circa la compatibilità dei due provvedimenti indicati.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

contestualmente alla sentenza di condanna per abusi edilizi, resa dalla

CONSIDERATO IN DIRITTO

La impugnata ordinanza, infatti, si pone in aperto contrasto con il principio
di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il
giudice dell’esecuzione, proprio perché la competenza ad eseguire l’ordine
di demolizione spetta all’Autorità Giudiziaria procedente, in quanto
espressione di un potere autonomo rispetto a quello analogo alla P.A., deve
risolvere tutte le questioni afferenti la eseguibilità di qualsiasi pronuncia ed
in particolare la compatibilità dell’ordine adottato con i provvedimenti
assunti dall’autorità o dalla giurisdizione amministrativa o da quella penale
( Cass. 11/11/2010, n. 39768; Cass. 20/4/2009, n. 16686; Cass. 30/3/2000,
n. 1388).
Nella specie, la Corte di Appello di Salerno ha completamente ignorato
l’esistenza sul manufatto oggetto di ordine di demolizione del sequestro
probatorio, operato nell’ambito del procedimento n. 14190/09 R.G.N.R.
dalla polizia giudiziaria, in data 20/11/2009, e convalidato in data
23/11/2009 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
relativo al reato di violazione di sigilli.
Appare del tutto evidente che il g.e. aveva l’onere di accertare se detto
provvedimento fosse stato revocato, dovendosi altrimenti sospendere la
esecuzione della ingiunzione, contro cui la Russo ha proposto l’incidente
di esecuzione, al fine di consentire la verifica circa l’attualità del vincolo
in questione.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata, affinchè il giudice
ad quem proceda al riesame dell’istanza formulata dalla prevenuta,
tenendo conto delle osservazioni ut supra svolte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio
alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma il 19/6/2013.

Il ricorso è fondato.

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