Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29440 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29440 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOUKIISIBI JAMAL N. IL 01/12/1964
avverso la sentenza n. 49501/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 29/11/2012
sentj,ta la relazione fatta dal Consigliere DoU. GIULIO ARNO;
l /sentite le conclusioni del PG Dott.
vc:»Jv

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

Rilevato che all’udienza del 29.11.2012 è stato accolto il ricorso proposto da
Boukhsibi Jamal avverso la sentenza con la quale il tribunale di Bergamo ha
applicato in data 7 ottobre 2011 la pena concordata tra le parti per il reato di
cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 limitatamente al motivo concernente la
conversione del sequestro probatorio della somma di denaro in sequestro
conservativo;
che invece il ricorso è stato ritenuto inammissibile in relazione all’ulteriore
motivo proposto concernente la violazione dell’art. 129 c.p.p.e che per mero
errore materiale di ciò non si è fatta menzione sul ruolo di udienza;
PQM
Dispone correggersi il dispositivo del ruolo dell’udienza in camera di consiglio
del 29.11.2012 in relazione al ricorso R.G. 49501/2011, ricorrente Boukhsibi
Jamal, nel senso che dopo le parole “sequestro conservativo” si devono
aggiungere le parole: “Dichiara inammissibile il ricorso nel resto”.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, il giorno 17.4.2013

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