Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2944 del 13/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2944 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOSEK HUMBERTO N. IL 11/09/1987
avverso la sentenza n. 6327/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 13/11/2015
Ritenuto:
— che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 27/11/2014, giudicando in sede di
rinvio da annullamento di questa Corte in data 21/05/2014, ha rideterminato in anni due di
reclusione ed euro 12.000 di multa nei confronti di Kosek Umberto la pena irrogatagli dal
Gup del Tribunale di Napoli in data 25/05/2011 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del
d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione per la vendita di gr. 89,89 netti di
marijuana, e di gr. 9,97 di hashish;
motivazione circa il rigetto della richiesta di proscioglimento per essere lo stupefacente stato
detenuto per esclusivo uso personale;
— che la Corte di cassazione, con la sentenza suddetta, ha annullato la sentenza della Corte
napoletana in data 25/05/2012 limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha dichiarato
l’irrevocabilità dei capi concernenti la penale responsabilità;
— che il ricorso, conseguentemente, già di per sé del tutto generico, va dichiarato
inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo il diferro di