Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2944 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2944 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COLURCIO DIEGO N. IL 16/01/1986
2) CARDONE GAETANO N. IL 22/05/1984
avverso la sentenza n. 10540/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO:

-che il gip presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22/9/2011, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Diego Colurcio e Gaetano Cardone colpevoli del reato di cui agli artt.
110 cod. pen. e 73, co. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, perché detenevano a fine di sfacelo e cedevano a
terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, e li condannava alla pena ritenuta di

-che la Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse degli imputati, con sentenza del 30/11/2011, in riforma del decisum di prime
cure ha ridotto la pena nei confronti dei predetti ad anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed
curo 14.000,00 di multa ciascuno, con revoca della pena accessoria della interdizione dai
pp.uu. e conferma nel resto;

-che i difensori dei prevenuti hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione eccependo,
nell’interesse del Colurcio, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., rilevato che la sentenza
difetta di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di proscioglimento, in
quanto lo stupefacente era detenuto ad esclusivo uso personale; nell’interesse del Cardone si
contesta la sussistenza di prove in relazione alla ritenuta responsabilità dello stesso per il
reato contestatogli, il mancato riscontro alle doglianze formulate con l’atto di appello, nonché
l’ingiustificato diniego della attenuante di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90;

-che le censure si palesano manifestamente infondate, quanto al Colurcio, per la assoluta
genericità dei rilievi mossi; quanto al Cardone, perché dal vaglio di legittimità a cui è stata
sottoposta l’ impugnata pronuncia emerge la corretta qualificazione giuridica del fatto, a cui
il decidente è pervenuto attraverso una compiuta valutazione delle emergenze istruttorie,
nonché la esaustiva e corretta individuazione degli elementi ritenuti ostativi alla concessione
della attenuante speciale invocata;

-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;

giustizia;

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno di essi al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.
Il Presidente

do t. Santi Gazzara
Io

dott.ssa Claudi

qua -s

Il Consigliere estensore

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