Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29438 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29438 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MASI SALVATORE N. IL 20/12/1985
avverso l’ordinanza n. 303982/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNOi
cc’lette/natite le conclusioni del PG Dott. -” ■– gr”..-CX144 <:111.5t, Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 17/04/2013 1. De Masi Salvatore ha proposto per il tramite del difensore ricorso per cassazione avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Napoli in data 27.7.2012, con il quale è stato 'convalidato il provvedimento del questore del 27.4.2012 impositivo dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri sportivi calcistici della squadra del Napoli. 2. Deduce il ricorrente in questa sede la mancata osservanza dei termini per l'esercizio del diritto di difesa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Ha effettivamente ragione il ricorrente a sostenere, che il Gip deve preliminarmente verificare l'osservanza del diritto di difesa, non potendo adottare il provvedimento di convalida prima che sia decorso il termini di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, verificandosi altrimenti una lesione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva che comporta la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) dell'ordinanza di convalida (ex multis Sez. III 6 maggio 2008 n. 27727, Mazzei,RV 240816); Nel caso di specie tra il momento di conoscenza da parte del destinatario della misura e quello di convalida si deve tuttavia ritenere che tale termine sia stato rispettato. E ciò in quanto se è vero che il provvedimento di convalida risulta essere senza orario di deposito, come correttamente rilevato dal PG della Corte, si può ritenere comunque emesso nel rispetto del termine delle 48 ore scadendo quest'ultimo nell'ambito dell'ordinario orario di ufficio ed apparendo avvalorato il rispetto del termine dalla esecuzione dell'ordinanza disposta con fax delle ore 16.13 del 27 luglio. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17.4.2013 Ritenuto in fatto

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