Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29437 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29437 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAJMONE MARIA CONCETTA N. IL 27/05/1980 parte offesa nel
procedimento
c/
FERRARESI UNA N. IL 14/11/1951
avverso il decreto n. 3794/2011 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
20/07/2011
sentita la re azione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sejile conclusioni del PG Dott.
432.0

42,

o

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/04/2013

Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in base all’art. 410 co. 2 c.p.p. il giudice, qualora la
notizia di reato sia infondata, dispone l’archiviazione con decreto motivato nel
caso in cui l’opposizione sia inammissibile.
La limitazione al diritto dell’interessato all’attivazione del contraddittorio come
chiarito dalle Sezioni Unite, può derivare esclusivamente dalla mancanza delle
condizioni di ammissibilità indicate dal comma 1 dell’art. 410 cpp e, cioè, dalla
mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e degli elementi
di prova.
E si è anche chiarito che gli elementi di prova indicati devono caratterizzarsi
per la pertinenza e, cioè, la inerenza rispetto alla notizia di reato, e la
rilevanza, vale a dire l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta
nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Rv.
204133).
E’ pacifico, peraltro, che la valutazione di ammissibilità debba prescindere da
qualsiasi valutazione prognostica di merito proprio per non pregiudicare la
possibilità di contraddittorio.
Giova anche ricordare come in alcune decisioni, proprio sul rilievo che il
giudizio sulla rilevanza dell’opposizione potendo avere anch’esso attinenza sulla
fondatezza dei temi di indagine sollecitati non può non svolgersi nel
contraddittorio tra le parti, in deroga ai principi indicati, si sia persino negata
anche la possibilità di valutare, in sede di esame dell’ammissibilità, la rilevanza
della prova richiesta (sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 141, Ibrahim, Rv. 225352):
sez. IV, 10 ottobre 2001, n. 3864, Bic, rv. 220423; ecc.).
Deve ritenersi imprescindibile quindi una compiuta motivazione circa le ragioni
della ritenuta inammissibilità, costituendo la delibazione di inammissibilità
momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione (Sez.
4, Sentenza n. 21236 del 05/04/2012 Rv. 252965).
Nella specie tali arresti non sono stati certamente rispettati non essendo state
indicate le ragioni per le quali le indagini suppletive richieste dovevano
ritenersi non pertinenti o irrilevanti rispetto all’indagine espletata.
Di conseguenza l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, in conformità
alla richiesta del Procuratore Generale della Corte.
PQM

Majmone Maria Concetta ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
di archiviazione emesso il 20 luglio 2011 dal GIP presso il Tribunale di Latina.
Quest’ultimo ha rilevato che l’opposizione all’archiviazione proposta dalla p.o.
non poteva essere accolta in quanto priva dell’indicazione dell’oggetto della
investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
La ricorrente si duole in questa sede del fatto che il Gip ha disposto
l’archiviazione del procedimento nonostante fosse stata proposta opposizione
ai sensi dell’art. 410 c.p.p., lamentando l’assenza delle condizioni per disporre
l’archiviazione assumendo di avere indicato il tipo di investigazione suppletiva
richiesto e, comunque, la mancata fissazione dell’udienza prevista dall’art. 410
co. 3 cpp.

La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al
tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 17.4.2013

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