Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29436 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29436 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDERSOLI ALEX N. IL 20/12/1982
avverso l’ordinanza n. 301789/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
o
lette/spattte le conclusioni del PG Dott. 42._ccAD

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Ha effettivamente ragione il ricorrente a sostenere, infatti, l’assenza di un
termine congruo per l’esercizio del diritto di difesa prima della convalida da
parte del Gip, atteso che il provvedimento risulta notificato all’interessato il
giorno 10 marzo 2011 alle ore 15,20 e che la convalida è Intervenuta il 12
marzo 2011 senza indicazione di orario.
Come correttamente ricordato dal PG della Corte nella sua requisitoria, il Gip
deve preliminarmente verificare l’osservanza del diritto di difesa, non potendo
adottare il provvedimento di convalida prima che sia decorso il termini di 48
ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del Questore, verificandosi
altrimenti una lesione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva che
comporta la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) dell’ordinanza di convalida (ex
multis Sez. III 6 maggio 2008 n. 27727, Mazzei,RV 240816);
Nel caso di specie tra il momento di conoscenza da parte del destinatario della
misura e quello di convalida si deve ritenere che si sia realizzato un intervallo
temporale inidoneo all’esercizio del diritto di difesa, in quanto tra la
notificazione del provvedimento e la convalida da parte del Gip è intercorso un
termine che non risulta superiore alle 48 ore.
E ciò in quanto il provvedimento di convalida senza orario di deposito deve
considerarsi emesso nell’ambito dell’ordinario orario di ufficio.
La nullità rilevata comporta secondo l’orientamento oramai costante della
Sezione l’annullamento senza rinvio derordinanza del GIP ferme rimanendo
ovviamente le statuizioni dell’ordinanza del Questore in relazione ai rimanenti
profili (Sez III 15 aprile 2010 n. 21344; Sez III 10 marzo 2010 n. 16405; Sez
III 10 marzo 20101 n. 18530).

PQM

Ritenuto in fatto
1. Alex Pedersoli ha proposto per il tramite del difensore ricorso per cassazione
avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12.3.2011, con il
quale è stato ‘convalidato il provvedimento del questore del 9.3.2011
impositivo dell’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia del luogo di
residenza in occasione degli incontri sportivi calcistici della squadra del Brescia
e della Nazionale.
2. Deduce il ricorrente in questa sede:
2.1 la mancata osservanza dei termini per l’esercizio del diritto di difesa;
2.2 la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle condizioni per
l’imposizione dell’obbligo;
2.3 l’assenza di motivazione circa la congruità della misura.

La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Napoli in data 9 marzo 2011 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente
dispositivo al Questore di Napoli.
Così deciso in Roma il 17.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA