Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29435 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29435 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
CASULA RICCARDO N. IL 18/01/1978
avverso la sentenza n. 10974/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI,
del 08/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/septirte le copclusioni del PG Dott. Ct…..L… }..,,215:,3,3„,41.3.’3
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

Le censure sono fondate.
E’ consolidato l’orientamento secondo cui Il giudice per le indagini preliminari
può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico
Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per
una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., e non
anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi
dell’art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento
– non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si
attribuisca valore processuale. (Sez. U, Sentenza n. 18. del 09/06/1995 Rv.
202375; Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 12/12/2012 Rv. 254449).
E si è ulteriormente precisato che il giudice chiamato a valutare la richiesta di
emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento,
secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti
evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che
non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga
sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere
affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della
richiesta (Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Rv. 231461).

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GIP del tribunale
della medesima città, disattendendo la richiesta di emissione di decreto penale
nei confronti di Casula Riccardo per il reato di cui all’art. 2 commi i e 1 bis d.l.
463/83 emetteva ai sensi degli artt. 459 e 129 cpp sentenza di
proscioglimento.
All’imputato era stato in particolare contestato di avere, in qualità di legale
rappresentante della ditta “I saraceni Srl” omesso di versare all’Inps ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate i lavoratori
dipendenti per il periodo da gennaio a maggio 2009 per l’ammontare
complessivo di euro 1164.
2. Il gip, dopo avere rilevato che la norma incriminatrice non intende colpire il
fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, bensì quello commissivo
della appropriazione indebita da parte del datore del lavoro delle ritenute
previdenziali, ha ritenuto nella specie non emergere la volontà di
appropriazione ritenendo che il limitatissimo importo delle somme non versate
e le modalità con cui nella prassi avviene la predisposizione del modulo DM. 10
possa far ritenere verosimile che l’omesso versamento debba essere in realtà
imputato ad un disguido e che l’approfondimento dibattimentale sul profilo
attinente all’elemento soggettivo del reato non avrebbe consentito
l’acquisizione di elementi ulteriori in chiave accusatoria
3. Il PG ricorrente lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione assumendo che in ogni caso la sentenza
non contiene alcuna motivazione sul presunto disguido nel quale sarebbe in
corso l’imputato ne fa alcun cenno a situazioni di disagio economico dello
stesso

Ora è anzitutto chiaro che è proprio attraverso l’esame critico degli elementi
indicati a fondamento della richiesta del decreto penale di condanna che il GIP
è pervenuto al proscioglimento.
Non sono in discussione i principi sull’elemento soggettivo del reato
rappresentato dal dolo generico come affermato anche di recente da questa
Sezione in fattispecie per alcuni profili analoga a quella in esame (Sez. 3,
Ordinanza n. 40365 del 19/09/2012 Rv. 253682)
Ciò che si deve invece rilevare nel caso di specie è come la valutazione sia
meramente assertiva in relazione all’irrilevanza della somma trattenuta, non
consideri l’arco temporale (cinque mesi) cui si riferisce la contestazione e non
valuta nemmeno correttamente le circostanze oggettive in cui si é
concretizzata la condotta.
Rimane del tutto oscuro, infatti, il richiamo alle difficoltà di compilare il modello
DM 10 a proposito del quale l’orientamento di questa Corte è invece costante
nell’attribuire valore probatorio circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni
ai lavoratori dipendenti, (Sez. 3, Sentenza n. 14839 del 04/03/2010 Rv.
246966; Sez. 3, Sentenza n. 46451 del 07/10/2009 Rv. 245610)
L’ordinanza va quindi annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi
al tribunale di Cagliari per il prosieguo del giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Cagliari.
Così deciso, il giorno 17.4.2013

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