Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29434 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29434 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMATTARI DIEGO N. IL 23/04/1986
avverso la sentenza n. 1189/2011 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
1 tt /sestire le conclusioni del PG Dott. -b
ti:y-1,14o

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
5. Vanno integralmente condivise le motivazioni del PG della Corte il
quale ha evidenziato che il percorso argomentativo del provvedimento
impugnato appare articolato e coerente con i parametri normativi e con i
principi ermeneutici fissati dalla Corte in tema di confisca e in specie di
quella obbligatoria prevista dall’art 12 sexies della Legge 356 del
1992, avendo il Giudice richiamato e sottoposto ad analisi i
risultati delle indagini preliminari (informative di PG, verbali di
perquisizione e sequestro, ammissioni del Camattari in ordine alla
detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacente, documentazione
bancaria, accessi dello stesso alla cassetta di sicurezza), dimostrative
della provenienza delle somme in sequestro dall’attività illecita, oltre
che per le modalità di custodia dì una parte del denaro, anche e
soprattutto per la sproporzione delle somme rinvenute rispetto ai
redditi dell’attività lavorativa dichiarata e per la mancanza di credibili
giustificazioni in ordine alla lecita provenienza delle medesime (cfr
valutazioni negative in ordine alla prospettazione difensiva relativa

avverso la
1. Camattari Diego propone ricorso per cassazione
sentenza con la quale il GIP presso il Tribunale di Genova in data
14/3/2012 ha applicato al predetto la pena di anni tre mesi due di
reclusione ed euro 13.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90 in relazione alla illecita detenzione di gr 1,112 di cocaina e di
gr. 1371 di hashish (capo a) e per la cessione di hashish a terzi nel
corso degli anni 2009 – 2011 (capo b) limitatamente alla statuizione
di confisca relativa alle somme sottoposte a sequestro (euro 44000)
rinvenute nell’abitazione e all’interno della cassetta di sicurezza.
2. Il ricorrente ha dedotto in questa sede la violazione di legge ed, in
particolare, dell’ad 240 cod. pen., ed il vizio di motivazione, assumendo
che il GIP non avrebbe valutato coerentemente le emergenze processuali
relative al capo b) cui avrebbe dovuto univocamente raccordarsi la
misura ablatoria ed in particolare le dichiarazioni degli acquirenti
della sostanza stupefacente nonché le dichiarazioni del Camattari in
ordine all’attività lavorativa espletata dal settembre 2008, e quindi
l’erroneità della ritenuta riconducibilità della somma all’attività di
spaccio.
3. Alla richiesta del PG della Corte di declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in cui si evidenziava tra l’altro come il tribunale avesse
correttamente operato anche in relazione ai principi contenuti nell’art. 12
sexies L. 356/92, ha replicato il Camattari evidenziando in una memoria
redatta dal difensore che la sentenza impugnata non faceva alcun
riferimento alla disposizione evocata, insistendo per la fondatezza
dell’impugnazione.

-te

all’asserito incasso dei buoni postali cointestati al padre, all’imputato e
al fratello).

Correttamente il PG evoca infatti i parametri cui l’art. 12 sexies L.
356/92 posto che non solo la disposizione in esame richiama la
fattispecie dell’art. 73 DPR 309/90 ma anche la motivazione del
tribunale fa inequivoco riferimento a tale disposizione in quanto
espressamente recita: “ritenuto che tale somma appare
sproporzionata alle possibilità economiche del Camattari e che
pertanto il possesso della stessa è del tutto ingiustificato e
riconducibile allo svolgimento dell’attività di spaccio” indicando le
ragioni del convincimento.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17.4.2013

Priva di pregio è l’obiezione del ricorrente sviluppata nella memoria
da ultimo redatta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA