Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2943 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2943 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO ANNA N. IL 30/05/1958
avverso la sentenza n. 18964/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 23.9.2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist.di Pozzuoli, emessa in data 11.12.2012, con
la quale Gallo Anna era stata condannata per i reati di cui agli artt., 44 lett.c) DPR
380/2001 (capo a), 64,71,65,72 DPR 380/2001 (capo b), 83 e 95 DPR 380/2001 (capo
c), 181 comma 1 bis D.L.vo 42/2006 (capo d), 734 c.p. (capo e), 349, comma 2, c.p.
(capo f), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine ai reati
di cui ai capi a), b), c) ed e) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena
per i residui reati, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante, in mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa..
Ricorre per cassazione Gallo Anna, denunciando la violazione di legge, il travisamento
del fatto, il vizio di motivazione in ordine all’omessa declaratoria di prescrizione anche
dei delitti (essendo stata l’opera realizzata in precedenza), nonché l’erronea
applicazione della legge penale in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze
attenuanti generiche con l’aggravante.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
accertato che dalle risultanze processuali emergesse che la zona, in cui era stata
realizzata la costruzione, era stata dichiarata di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento e che i lavori erano proseguiti con la impermeabilizzazione
della struttura.
E’, invero, orientamento costante di questa Corte che il reato di cui all’art.181
D.Lgs.42/2004 sia reato di pericolo, per cui, per la configurabilità dell’illecito, non sia
necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta
autorizzazione, ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso
qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli
interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel
consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi
e l’aspetto esteriore degli edifici; -cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.16574 del 6.3.2007.
La ricorrente si limita ad affermare, apoditticamente, che l’opera preesistesse e che
si trattasse solo di lavori di manutenzione, senza tener conto, peraltro, che risulta
contestata anche la violazione di sigilli (e quindi la prosecuzione dei lavori).
2.2.) Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le già concesse
circostanze attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti in ragione
della gravità dei fatti e della pervicacia dimostrata dall’imputato, nel proseguire i
lavori nonostante l’opposizione di? vincolo.
Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito
deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li

OSSERVA

esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far
riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a
far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
E tali considerazioni valgono anche per la formulazione del giudizio di comparazione.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
curo 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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