Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29426 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29426 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOUAD MORSHED ALI OSSAMA N. IL 10/01/1991
avverso la sentenza n. 12566/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 27/11/2015

a

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Fouad Morshed Ali Ossama ha proposto appello, per il tramite del
difensore di ufficio, per la riforma della sentenza del 16/05/2014 del Tribunale di
Milano che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 146 e 122, d.lgs. n.
81 del 2008 (commesso in Nerviano il 07/07/2011), e l’ha condannato alla pena

2.Poiché, ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile, l’atto è stato trasmesso a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568,
u.c., cod. proc. pen..

3.11 ricorso è inammissibile perché l’impugnazione è proposta e sottoscritta
esclusivamente da difensore non iscritto all’albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2015

di C 1.000,00 di ammenda.

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