Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29425 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29425 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACCIOLO CRISTIAN N. IL 18/07/1982
avverso la sentenza n. 2401/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 27/11/2015

RGN 38971/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Cristian Facciolo ricorre per l’annullamento della sentenza del
19/10/2012 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma di quella del
08/04/2011 del Tribunale di Massa, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi
confronti limitatamente alle fatture emesse prima del febbraio 2005 perché i relativi reati erano estinti per prescrizione, ha conseguentemente rideterminato la

resto l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, cpv.,
99, cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000 per le fatture emesse fino al 15 luglio
2005.
1.1.Con due motivi eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
vizio di motivazione in ordine alle ragioni della mancata assoluzione (primo motivo) e alla quantificazione della pena (secondo motivo).

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.Con il primo motivo l’imputato, che non si confronta in alcun modo con gli
argomenti delle sentenze di merito, nemmeno con quella di primo grado, cui la
sentenza impugnata rimanda per la conforme affermazione della sua responsabilità, si limita a dedurre, puramente e semplicemente, che manca la prova della
sua colpevolezza ma, in violazione del principio di necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581, lett. c, cod. proc. pen.), omette completamente di
indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di
annullamento. L’imputato non censura nemmeno la validità del ricorso alla motivazione per relationem, correttamente spiegata dalla Corte di appello con la
completezza argomentativa della sentenza di primo grado e con la totale genericità dei motivi di appello.

5.11 secondo motivo è totalmente infondato, avendo fruito l’imputato di un
trattamento sanzionatorio pari al minimo edittale, aumentato di soli quindici
giorni a titolo di continuazione interna, che lo esonera dall’obbligo di una specifica motivazione (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del
29/05/2007, Ruggieri).
L’imputato, inoltre, sottraendosi all’onere di specificità dei motivi di ricorso
non allega nemmeno se e quali indici di ulteriore attenuazione della pena siano
stati devoluti in appello e negletti dai Giudici distrettuali.

pena nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione, ha confermato nel

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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