Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29425 del 21/05/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29425 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Glannini Francesca, nata a Pistola il 24.12.75
imputato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Pistola, sez. dist. di Monsummano Terme
del 5.6.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto un
annullamento senza rinvio per prescrizione;
Sentito il difensore di P.C., avv. Andrea Ceccobelli, in sost. dell’avv. Giovanni Capria,
che ha insistito per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Enrico Panelli, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’imputata Giannini è stata
condannata per violazione dell’art. 137 d.lgs 152/06 per avere, nella sua qualità di legale
rappresentante dell’omonima ditta esercente l’attività di lavorazione delle budella animali,
effettuato scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.
Data Udienza: 21/05/2013
Con la sentenza impugnata, il Tribunale l’ha condannata alla pena di 2000 € di
ammenda oltre al risarcimento della parte civile Penerai Marco, titolare di un’azienda agricola
biologica confinante.
Quest’ultimo, avendo notato, in una zona del torrente Nievole, poco distante dalla sua
attività, delle schiume saponose ed anche uno scurimento delle acque, aveva risalito il fiume
fino ad individuare, all’interno della sua proprietà, un tubo dal quale fuoriusciva materiale
inquinante. A seguito di segnalazione al Corpo forestale e di accertamenti dell’Arpat si era
aperto procedimento a carico della Giannini conclusosi come detto.
1) erronea applicazione della legge penale. La ricorrente ricorda che l’art. 137 si
riferisce ai reflui industriali mentre, nella specie, la ditta Giannini produceva solo scarichi
assimilabili a quelli domestici (trattandosi prevalentemente di sale derivante dal procedimento di dissalatura
delle budella animali) tanto è vero che essa aveva ricevuto un’autorizzazione dal Comune che era
stata rinnovata tacitamente nel 2009 a seguito dell’accesso dell’Arpat.
Tutto ciò era stato ampiamente illustrato e documentato dalla difesa dell’imputato nel
corso del giudizio (si rinvia ai doc. prodotti nel corso dell’udienza del 12.4.11) e confermato dalla
escussione della teste Giannini Luisa.
La difesa ricorda come, sia l’imputata che la teste, avessero negato la attribuibilità alla
ditta Giannini del tubo mobile scoperto dal Penerai ed hanno sostenuto che esso potesse
essere stato apposto da terzi per danneggiare la ditta dell’imputata;
2) inosservanza della legge e 5ua erronea applicazione nel disporre la condanna
al risarcimen» dei danni in favpre della parte civile. Quest’ultima, infatti non è titolare della
pretesa risarcitoria che spetta solo allo Stato e, comunque, non ha dato prova di aver patito un
danno patrimoniale diretto e specifico;
3)
violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per
Prescrizione.
La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
In data 14.5.13, la difesa di parte civile ha depositato una memoria nella quale si invoca
una declaratoria di inammissibilità del ricorso e sostiene la permanenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –
Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
La decisione impugnata deve essere annullata perché affetta da un vizio originario
rappresentato dal fatto di non avere rilevato che la stessa sentenza di primo grado era stata
pronunciata in violazione delle legge penale in quanto il reato ipotizzato si era estinto per
prescrizione prima della sua pronuncia, vale a dire, in data 5.4.12.
L’accertamento infatti è del 15.3.07 e, nel corso del dibattimento, non è emerso alcun
elemento che porti a ritenere che il reato si sia protratto oltre tale data. L’anzidetto termine
ultimo di prescrizione tiene conto della sospensione subita dal suo decorso dal 22.3.11 al
12.4.11 per adesione dei difensori all’astensione della categoria.
Ne conseguono la inevitabile declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, e la revoca delle statuizioni civili,
trattandosi di prescrizione venuta a scadere in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza
di primo grado.
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2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo:
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 21 maggio 2013
Il Presidente