Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29424 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29424 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRUZZI ANTONIO N. IL 12/06/1982
avverso la sentenza n. 1150/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 27/11/2015

RGN 38934/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Antonio Petruzzi ricorre per l’annullamento della sentenza del
13/06/2014 della Corte di appello di Lecce che, decidendo in sede rescissoria, in
parziale riforma della sentenza del 07/05/2009 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, ed in applicazione dei nuovi limiti edittali modificati con legge 16 maggio
2014, n. 79, ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5,

il rito abbreviato, di due anni di reclusione e 5.000,00 euro di multa.
1.1.Con il unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., vizio di mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in
punto di affermazione della sua responsabilità.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.La responsabilità dell’imputato è stata irrevocabilmente accertata a seguito della sentenza di questa Corte del 19/04/2012 che ha annullato quella del
08/02/2010 della Corte di appello limitatamente alla determinazione della pena.
Il tema, dunque, peraltro solo genericamente affrontato dal ricorrente con
l’odierno ricorso, esulava dai compiti del giudice del rinvio chiamato esclusivamente ad adeguare la condanna al mutato quadro normativo.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p.,
non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost.
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché
del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2015

d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27/01/2009, nella misura, già diminuita per

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