Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29424 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29424 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cecconi Ferminio, nato a Fermlgnano Il 2.109
Cecconi Paride, nato a Fermignano il il 18.6.65
imputati art. 256 d.lgs 152/06

avverso la sentenza del Tribunale di Verona dell’8.5.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità;
Sentito il difensore degli imputati avv. Adriano Blasi, che ha insistito per una
declaratoria di annullamento senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato I ricorrenti sono,
rispettivamente, legale rappresentante e direttore tecnico dell’omonima ditta di autodemolizione veicoli. A seguito della effettuazione di 7 conferimenti di rifiuti (consistenti in pacchi di
carcasse di veicoli bonificati), presso la ditta Rotamfer, essi sono stati incriminati per la violazione
dell’art. 256, 2° comma d.lgs 152/06 ravvisata nel fatto di avere effettuato uno smaltimento

Data Udienza: 21/05/2013

incontrollato di rifiuti non pericolosi di varie specie (pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche ed
ecc.) conferiti frammisti a carrozzerie di veicoli fuori uso, recanti un codice CER
diverso da quello, 160106, che era stato indicato nel formulario di trasporto.
elettroniche

1) erronea applicazione della legge in quanto correttamente le carcasse della
ditta degli imputati sono state qualificate con il cod. CER 160106 in quanto esse erano state
bonificate da tutti gli elementi pericolosi (batterie, motore, climatizzatore, air bag ecc.) mentre, in base
all’allegato 1 n. 7 art. 8 d.lgs 209/03, la rimozione degli altri elementi classificabili come non
pericolosi (ed, in quanto tali, da ricomprendere nel medesimo codice CER) – vale a dire, pneumatici, pezzi di
cruscotto componenti in vetro ecc. – “è obbligatoria solo qualora detti componenti non vengano
separati nel processo di frantumazione” ( i’. 3 ricorso).
Vi è stata, quindi, un’errata applicazione della disposizione contestata perché essa si
riferisce a casi di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti mentre, al massimo, nella
specie vi sarebbe stato un deposito controllato o temporaneo, ovvero anche un deposito
preliminare o una messa in riserva, vale a dire, tutte condotte lecite;
2) vizio di motivazione perché il ragionamento del Tribunale darebbe stato
fuorviato dall’accertamento di pratiche illecite ben più ampie che hanno visto coinvolta la
Rotamfer nella attività criminale dei c.d. “cali commerciali” che però non hanno riguardato la
ditta dei ricorrenti, tanto è vero che ad essa è stato applicato un calo del solo 10 % e
certamente non particolarmente “favorevole” verso il produttore di rifiuti.
I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –

Il ricorso non è manifestamente infondato.

Le obiezioni dei ricorrenti, infatti, non trovano nella decisione impugnata risposte
esaurienti né soddisfacenti sul piano logico.
Il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza del reato sulla base della testimonianza resa dalla
P.G. operante, nella persona del mar.11o Mascio, il quale ha riferito che, presso la Rotamfer,
giungevano pacchi di metallo pressato accompagnati da un FIR (formulario identificazione rifiuto) e
da un documento di trasporto.
I pacchi venivano controllati da un classificatore che verificava la conformità dello
scarico a quanto risultante dai documenti ed, in caso di sospetto che nel pacco vi fossero
materiali non conformi a quanto riportato dai FIR, il pacco veniva aperto. Nell’eventualità di
rinvenimento di materiali difformi dal FIR (perché caratterizzati da diverso codice CER) si procedeva ad
applicare il c.d “calo commerciale”, una sorta di “limatura” della percentuale dei cali con
decurtazione dell’ordine anche della metà o 2/3 rispetto a quanto stimato dai classificatori,
“apponendo a matita un peso più favorevole al produttore dei rifiuti”.
Quando i controllori accertavano le suddette difformità, facevano delle fotografie che
conservavano nei p.c. della società.
Il calo commerciale veniva appuntato sul documento di trasporto mentre il FIR
rimaneva uguale.
In sostanza, quindi, l’accusa si è basata su un controllo incrociato di dati acquisendo,
per ogni caso in cui era stato applicato il c.d. “calo commerciale”, il FIR corrispondente.
Riferisce il giudice che, é stato anche sentito il dipendente classificatore della Rotamfer
che ha confermato come la prassi di fotografare si applicasse per quei carichi effettivamente
“anomali”, vale a dire, quando non si era in presenza “dell’usuale decurtazione di peso dovuta
alla fisiologica presenza di materiali non ferrosi nel pacco esaminato, ma di una decurtazione
superiore a quella usuale nella pratica commerciale dovuta alla presenza di rifiuti diversi da

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2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, i condannati hanno proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo:

quelli dichiarati” e – soggiunge il giudice – anche la visione dei DVD ha evidenziato la presenza
di rifiuti in plastica, cartone, pneumatici, materiale ferroso smaltato come di elettrodomestici.
Vi è da dire, però che ferma restando la ricostruzione che precede, si tratta di
rilevazioni di ordine generale riguardanti una pluralità di episodi tanto è vero che – lo ricordano gli
Rotamfer sono stati inquisiti per un’associazione criminosa, ampia e complessa di traffico e
smaltimento illecito di rifiuti.
Inevitabile, quindi, nell’apprezzare la congruità e logicità della presente motivazione,
avere riguardo a ciò che di specifico viene detto circa la posizione degli odierni ricorrenti.
E’, appunto, sotto tale aspetto che l’argomentare del giudice di merito non soddisfa del
tutto.
Ed infatti, tutto quanto sopra riassunto rappresenta un riepilogo complessivo delle
modalità operative della ditta Rotamfer ma non viene indicato nessun dato espressamente
riguardante la ditta Cecconi. Questi ultimi, infatti, vengono menzionati in sentenza, per la
prima volta solo per sottolineare il fatto che – essendo legale rappresentante (cecconi Ferminio) e
direttore tecnico dell’impresa (cecconi Paride) – devono essere ritenuti responsabili della
contravvenzione ipotizzata.
In pratica, la decisione impugnata si limita ad accomunare indiscriminatamente i
conferimenti della ditta Cecconi sulla base della semplice asserzione (presuntiva) secondo cui
«non vi è motivo per ritenere che la Rotamfer non abbia effettuato controlli in modo accurato»,
argomento, quest’ultimo, non del tutto logico perché, come detto, gli stessi responsabili della
Rotamfer non sono risultati immuni da censure proprio per le modalità poco chiare delle c.d.
pratiche dei “cali” e, comunque, perché l’affermazione successiva – secondo cui la conferma indiretta
del fatto che la Rotamfer abbia operato in modo accurato dovrebbe trarsi dall’assenza di contestazioni successive non è decisiva visto che, come detto — in difetto di qualsivoglia specificazione nella sentenza, rende

non del tutto ingiustificata la precisazione dei ricorrenti che ad essi non venne mai applicato un
calo superiore a quello medio e fisiologico del 10% (donde la inutilità di qualsivoglia contestazione da
parte loro).

Dai rilievi che precedono, discende la conclusione che il presente ricorso non è definibile
manifestamente infondato con il risultato che, essendosi validamente instaurato il rapporto di
impugnazione (S.U. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164), è possibile rilevare e dichiarare la estinzione per
prescrizione del reato intervenuta medio tempore tra il 25.2.12 ed il 17.9.12.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 21 maggio 2013
Il Presidente

stessi ricorrenti e, comunque, consta anche a questo Collegio che, nella stessa udienza odierna ha trattato, in altro
procedimento, analoga questione per altri Imputati nella medesima posizione dei Cecconi i responsabili della

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