Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29422 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29422 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POZZOLI LINO N. IL 12/10/1953
COLOMBO LELIO N. IL 12/11/1944
avverso la sentenza n. 250/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 27/11/2015

RGN 37417/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 sigg.ri Lino Pozzoliffilli e Lelio Colombo ricorrono per l’annullamento della
sentenza del 13/05/2014 della Corte di appello di Milano che, integralmente confermando quella del 29/10/2013 del G.u.p. del Tribunale di Como, li ha definitivamente condannati alla pena (ridotta per il rito abbreviato) di cinque mesi e
due giorni di reclusione e 1.100,00 euro di multa ciascuno per il reato di cui agli

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per aver
omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra i mesi di novembre 2006 e ottobre 2008 compresi.
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b), ed e),
co+ d. proc. pen., la violazione del divieto del “bis in idem” perché, deducono, per
l’omesso versamento di tutte le somme indicate nei modelli 770/2007 e
770/2008 (comprese quelle trattenute a fini previdenziali e assistenziali) sono
già stati condannati dal G.i.p. di Como con sentenza irrevocabile.
1.2.Con il secondo motivo la prescrizione del reato fin dalla sentenza di appello.

2.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

3.La precedente condanna riguarda in modo esplicito l’omesso versamento
delle ritenute operate quale sostituto di imposta sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti, esattamente quantificate negli importi del tutto diversi da
quelli oggetto del presente processo.
Il fatto che la rubrica facesse riferimento alle ritenute fiscali risultanti dalle
dichiarazioni annuali di sostituto di imposta, non equivale a sostenere l’identità
della condotta e l’assorbimento in essa dei reati oggetto di odierno scrutinio la
cui sussistenza prescinde del tutto dalla presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta e si consuma il 16 di ogni mese successivo a quello di
riferimento.
Nè risulta, sotto altro profilo, che le somme non versate a fini fiscali e già
oggetto di condanna comprendessero anche quelle trattenute a fini previdenziali.
La relativa questione di fatto non risulta esser mai stata devoluta in sede di appello.

4.E’ totalmente infondato anche il secondo motivo.

artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

La prescrizione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, di. 12 settembre
1983, n. 463, decorre dal giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
rimane sospeso nei tre mesi successivi alla notifica dell’accertamento.
Nel caso di specie, il termine iniziale del primo reato decorre dal 16 dicembre 2006 con maturazione del suo corso al 16 giugno 2014, cui vanno aggiunti i
tre mesi di sospensione.
La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione
maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n.
186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma
in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2015

Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere

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