Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29422 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29422 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Toni Andrea, nato a Spoleto 1’11.10.77
imputato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 20.6.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Franco Libori, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato accusato di
avere violato l’art. 256 d.lgs 152/06 perché, in qualità di a.u. della Re.RI.T. S.r.l., esercente
attività edile e produttrice-detentrice di rifiuti speciali non pericolosi, aveva smaltito detti rifiuti
presso la discarica gestita dalla Brocanello S.r.l. senza i necessari accertamenti sull’attuale
validità ed efficacia dell’autorizzazione da quest’ultima posseduta e che, infatti, operava con

Data Udienza: 21/05/2013

autorizzazione scaduta il 3.10.06. CIÒ, in violazione degli obblighi a suo carico derivanti
dall’art. 188 d.lgs 152/06.
All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi su opposizione al decreto penale di
condanna pronunciato nei 9.10i riguardi, l’imputato era stato assolto per difetto dell’elemento
psicologico ma, su appello del P.G., la decisione è stata rivista e l’imputato è stato condannato
alla pena di 4500 di ammenda.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso

1) violazione di leggo e vizio di motivazione dal momento che gli appelli di P.M. e P.G.
devono essere considerati tardivi per esser stati proposti oltre il 15 giorno dalla pronuncia
della sentenza che era stata accompagnata da motivazione contestuale, anch’essa letta in
udienza, come si legge nella motivazione della sentenza stessa (1. ali. al ricorso);

2) carenza di motivazione sull’elemento soggettivo. L’imputato deduce, infatti, di avere
agito in buona fede tratto in inganno anche dal fatto che, sebbene l’autorizzazione per la ditta
Brocanello fosse scaduta si erano succedute plurime proroghe e, comunque, si versa in una
materia continuamente in evoluzione nella quale non è facile destreggiarsi;
3) yiolazione di leggl per mancata pronuncia di estinzione per Prescrizione di una serie
di condotte verificatesi nel 2006 e che, quindi, erano prescritte sin dall’epoca del giudizio di
appello. A tal fine, il ricorrente, elenca i formulari dai quali evincere le date di conferimento
dei rifiuti.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione manifestamente infondati.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso non sono

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la erroneità in diritto della
sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto inammissibile l’appello del P.M. sul
presupposto che, essendo la motivazione della sentenza del Tribunale stata redatta
contestualmente, il gravame sarebbe stato tardivo.
Va anzitutto ricordato che, secondo quanto reiteratamente affermato da questa Corte,
l’adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove
questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione – e, quindi, della
decorrenza del termine di impugnazione – dal verbale di udienza (e ns2n sok dalla intestazione della

sentenza stessa.

Si è sottolineato, in particolare, che «la contestuale lettura del dispositivo e della
motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal
fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione
della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal
verbale di udienza. D’altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte
dell’ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire, con profili di responsabilità penale per
un eventuale falso ideologico, la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto (sez. II,
9.2.10 Scafà, Rv. 246453; Sez. V, 18.1.02 Guarnieri,

Rv.

221142; Sez. I, 16.3.01, Romano, Rv. 218720; Sez. V, 19.4.99, Mazzola,

Rv. 214468).

Nella specie, sebbene l’intestazione della sentenza riporti la “contestuale lettura della
motivazione”, nessuna analoga indicazione risulta essere contenuta nel verbale d’udienza nel
quale si dà, infatti, unicamente atto, in termini inequivoci e dirimenti, della avvenuta “lettura
del dispositivo della sentenza”,
Né, proprio in ragione della prevalenza del dato rappresentato dal verbale, possono
condurre a contrarie conclusioni, da un lato, la data del deposito della sentenza, indicato come
avvenuto il medesimo giorno della lettura del dispositivo (essendo processualmente del tutto
2

2. Motivi del ricorso deducendo:

e, dall’altro,
l’affermazione – riportata in sentenza nell’ultimo capoverso della parte dedicata allo
“svolgimento del processo” – circa la decisione “come da dispositivo e contestuale
motivazione”, spiegabile come frutto di un lapsus calami.
Di qui, l’infondatezza del motivo di ricorso che, tuttavia, come già anticipato, non è di
natura manifesta attesi gli elementi, da ultimi ricordati, come potenzialmente inducenti il
ricorrente ad una ragionevole, contraria, conclusione.
3.2. Con riferimento al terzo motivo, risulta chiaramente dalla diligente
allegazione difensiva (f. 6) che molte della condotte ascritte all’imputato si erano già estinte alla
data, del 20.6.12, di emissione della sentenza di secondo grado.
Conseguentemente, essendo la presente doglianza fondata su tale aspetto, il rapporto
di impugnazione risulta incardinato correttamente (SAI 22.3.05, Bracale, Rv. 231164) e, per l’effetto,
deve dichiararsi il sopraggiungere della medesima causa estintiva per tutte le condotte di cui
l’imputato è chiamato a rispondere per le quali, medio tempore, è maturata la prescrizione.

Tal statuizione è assorbente rispetto al secondo motivo e non resta che annullare senza
rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 21 maggio 2013
Il Presidente

compatibile un tale elemento anche con una motivazione redatta non contestualmente)

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