Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29420 del 28/04/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29420 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

B.B.
avverso la sentenza n. 1140/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 28/04/2014

A.A. e B.B. ricorrono avverso la sentenza 9.4.13 della Corte di appello di Bologna
che ha confermato quella in data 10.12.11 del Tribunale di Forlì, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, con la quale sono stati condannati, per i reati loro rispettivamente e anche in concorso
ascritti di furto pluriaggravato, resistenza a p.u. e violazione dell’art.4 1.n.110/75, unificati ex art.81
cpv. c.p. e concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., lo A.A. alla pena di mesi otto di reclusione

reclusione ed 200,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., con riferimento al reato di furto in ordine al quale la
Corte bolognese non aveva fornito alcuna logica spiegazione sulla ritenuta responsabilità della
B.B. a titolo di concorso, non essendo stata vista dagli operanti asportare gasolio dall’autocarro di
proprietà di M.M., ma solo successivamente era stata rintracciata a bordo della vettura
dello A.A., senza che avesse potuto agevolare in alcun modo la commissione del furto.
Con il secondo motivo si deduce, con riferimento al reato di cui agli artt.110,337 c.p., violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., dal momento che la condotta dei due imputati era
consistita solo ‘in una mera disobbedienza’ e, con il terzo motivo, relativamente al reato di cui
all’art.4 1.n.110/75, si lamenta violazione di legge posto che il bastone e lo scalpello rinvenuti non
erano in alcun modo collegabili ad un contesto violento o aggressivo.
Osserva la Corte che i ricorsi, meramente reiterativi delle doglianze già prospettate con i motivi di
appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, devono essere dichiarati
inammissibili in quanto manifestamente infondati, atteso che, con riferimento al primo motivo,

B.B. — hanno evidenziato i giudici territoriali — era stata distintamente notata dagli
operanti salire a bordo della vettura dello A.A. dopo che quest’ultimo era stato bloccato,
logicamente deducendone che poco prima la donna era impegnata a supportare il complice
nell’attività furtiva, tentando poi di impedire, con una condotta aggressiva consistita nel frapporsi
attivamente tra gli operanti e lo A.A., l’arresto di quest’ultimo il quale, sgomitando e spintonando a

E 200,00 di multa; la B.B. alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi quattro, giorni venti di

sua volta, si era più volte divincolato proprio al fine di non essere arrestato, condotta correttamente
sussunta quindi sotto la previsione degli artt.110 e 337 c.p.
Da ultimo, è rimasto accertato che il bastone e lo scalpello sono stati portati dallo A.A. fuori dalla
sua abitazione contestualmente alla perpetrazione del furto, in un contesto quindi — hanno non certo
illogicamente ritenuto i giudici di merito — potenzialmente aggressivo e comunque senza quel

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 28 aprile 2014

giustificato motivo che solo può consentire di essere esenti da responsabilità.

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