Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29420 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29420 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA
nei confronti di

GENTILE RITA, nata a Bardonecchia il 09/12/1949
BONFANTE VINCENZO, nato a Mussomeli il 06/01/1959
ZUCCONELLI MIRCO, nato a Albenga il 27/02/1966
ORRU’ CRISTIAN, nato a Albenga il 08/07/1972
avverso l’ordinanza del 21/10/2016 del Tribunale di Savona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con’ rinvio degli atti per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 09/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Savona con ordinanza del 21.1.2016 resa nel procedimento
n.180/2015 ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio e
ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, accogliendo l’eccezione
della difesa relativa alla indeterminatezza del capo a) della imputazione.
2. Il ricorrente Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale, invece di invitare
previamente il P.M. a precisare il capo di imputazione, ha emesso un atto che

processo che assume indebita.
3. Il Procuratore Generale con le conclusioni scritte depositate in data
4.3.2016 chiede accogliersi il ricorso per abnormità del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.11 provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua fondatezza, non
può considerarsi abnorme, essendo espressione dei poteri riconosciuti al Giudice
dall’ordinamento e non determinando la stasi del procedimento, potendo il P.M.
disporre la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio onde sanare le
irregolarità rilevate dal Giudice del dibattimento.
Non appare condivisibile la giurisprudenza citata dal ricorrente (peraltro non
condivisa da opposta decisione – cfr. Sez.1,n.38640 del 21/10/2010, Rv.248719),
ove si consideri che l’ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell’atto
processuale, a seguito dell’intervento della Sezioni Unite di questa Corte n. 25957
del 2009, Rv.243590, è stato escluso nel caso in cui l’atto erroneo costituisca
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determini la
stasi del procedimento.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, sul punto precisato che il regresso del
procedimento è atipico, e comporta l’abnormità del relativo provvedimento, solo
se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, ed invece non è
abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca
gli atti al P.M. ancorché sì tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto
l’atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la
regressione, sicché l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del
processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il
provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che
concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del
processo.

esorbita dai poteri del giudice dibattimentale e determinato una regressione del

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione
lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la
regolarità del processo; laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare i
provvedimenti emessi dal Giudice.
Tale principio ha trovato applicazione anche in successive pronunce di questa
Suprema Corte in casi analoghi a quello in esame (cfr
Sez.6,n.25810del08/05/2014,Rv.260069 in ordine all’ipotesi di restituzione degli
atti al PM da parte giudice del dibattimento in caso di rilevata invalidità della

cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita; Sez.4, n.27027 del
27/04/2015,Rv.263867 in ordine all’ipotesi di restituzione degli atti al PM da parte
giudice del dibattimento in caso di mancanza della notifica all’imputato del decreto
di citazione a giudizio; Sez.2,n.3738 del 13/01/2015, Rv.262374 in ordine
all’ipotesi di restituzione degli atti al PM da parte giudice del dibattimento in caso
di erronea declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa
rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis cod.
proc.pen.).
Nella specie si è verificato, dunque, un regresso “consentito”, sia pure su un
presupposto asseritamente errato, ma non sussiste alcun impedimento per il P.M.
alla rinnovazione del decreto di citazione a giudizio.
3.11 ricorso, pertanto, come anticipato, risulta infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso il 09/06/2016

notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis

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