Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2942 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2942 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAUSE GIOVANNI N. IL 24/06/1936
avverso la sentenza n. 1190/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 23.9.2013 la Corte dì Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist.di Ischia, emessa in data 19.5.2010, con la
quale Calise Giovanni era stato condannato per i reati di cui agli artt., 44 lett.c) DPR
380/2001 (capo a), 83 e 95 DPR 380/2001 (capo c), 181 comma 1 bis D.L.vo 42/2006
(capo d), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai
reati di cui ai capi a) e c) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per
il residuo reato, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi 6 di
reclusione..
Ricorre per cassazione il Calise, denunciando la violazione di legge in ordine alla
affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo d), non essendo stata
accertata l’effettiva lesione del paesaggio, nonché la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine all’omessa declaratoria di estinzione anche del delitto per
intervenuta prescrizione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
accertato che dalle risultanze processuali emergesse che la zona in cui era stata
realizzata la costruzione era stata dichiarata di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento. Né era necessaria la verifica della “effettiva lesione del
paesaggio”.
E’, invero, orientamento costante di questa Corte che il reato di cui all’art.181
D.Lgs.42/2004 sia reato di pericolo, per cui, per la configurabilità dell’illecito, non sia
necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta
autorizzazione, ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso
qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli
interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel
consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi
e l’aspetto esteriore degli edifici; -cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.16574 del 6.3.2007.
2.2.) Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse
maturata la prescrizione in ordine al delitto di cui al capo d), emergendo dalle
risultanze processuali l’accertamento dei fatti “fino alla data del 08.01.2008.
E pacifico, infatti, che in materia edilizia la cessazione della permanenza e quindi la
consumazione del reato si abbia solo con il completamento dell’opera comprese le
rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell’art.31 L.47 del
1985 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è
applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013
del 3.6.2003; sez. 3 n.8172 del 27.1.2010; Cass.sez.un. n.17178 del 24.10.2002).

OSSERVA

Si è anzi specificato che deve trattarsi di “…un edificio concretamente funzionale
che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto
dell’art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall’ultimazione dei
lavori di finitura dell’intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico
della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre,
valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione,
considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3^ 4048, 29 gennaio 2003; Sez.
3″ n. 34876, 9 settembre 2009). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le
parti che costituiscono annessi dell’abitazione (Sez. 3^ n. 8172, 2 marzo 2010)”.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del rocrso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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