Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2942 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2942 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MESSINA ROBERTO N. IL 04/05/1982
avverso la sentenza n. 13479/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN

FArrc•

E CONSIDERATO MIMI

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 09/12/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 25/07/2008, appellata da
Roberto Messina, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C
2.000,00 di multa, pena sospesa.

legge, ex art. 606, lett.

b)

cod. proc. pen., in relazione al mancato

riconoscimento delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalente sulle
contestate aggravanti)

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto e conformi ai parametri
di cui agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pag. 3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto
Messina con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

Il eside

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di

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