Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29418 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29418 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Kadic Enis, nato in Bosnia il 24/9/1991
Osmanovic Emir, nato in Bosnia il 23/6/1987

avverso la sentenza del 16/6/2105 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/6/2015, il Tribunale di Napoli applicava ad Enis Kadic
ed Emir Osmanovic — ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. — la pena di un anno,
quattro mesi di reclusione e 21.400,00 euro di multa ciascuno, in ordine al
delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 49, comma 1, ultima parte, in relazione
all’art. 40, commi 1 e 4, d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504; agli stessi era
contestato di aver trasportato circa 26mila litri di sostanza di illecita provenienza,
in assenza dei previsti documenti.

Data Udienza: 09/06/2016

2.

Propongono autonomo (ma identico) ricorso per cassazione i due

imputati, personalmente, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale. Il Giudice avrebbe applicato la pena
senza alcuna certezza in ordine alla configurabilità della condotta contestata,
come ben emergerebbe dal fatto che non era stata disposta perizia sulla
sostanza rinvenuta, sebbene necessaria; ne deriverebbe l’illegittimità della
sentenza e della relativa confisca, ordinata senza verificare che il materiale in
esame costituirebbe mero solvente per vernici, escluso dall’applicazione delle

della polizia giudiziaria, tale da non conferire alcun elemento di certezza alla
vicenda, nell’ottica delle norme contestate.
3. Con requisitoria scritta del 17/12/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.
Come affermato da questa Corte in molte occasioni, in tema di
patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, cioè allorquando la qualificazione stessa risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione; in sintesi, il ricorso è ammissibile solo se sussiste l’eventualità che
l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, non anche tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (per tutte, Sez. 3,
n. 34902 del 24/6/2014, Brughitta, Rv. 264153).
Del pari, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è
stato ratificato dal Giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile
soltanto nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle
cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (tra le
molte, Sez. 2, n. 7683 del 27/1/2015, Duric, Rv. 263431; Sez. 6, n. 44909 del
30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 3, n. 23084 del 3/5/2011, Cicerone,
Rv. 250966). Ne consegue, per converso, che non possono essere invece
sottoposte a questa Corte questioni che riguardino il merito della responsabilità,
così come la configurabilità di circostanze aggravanti od attenuanti o l’aumento
della pena a titolo di continuazione, la cui valutazione è censurabile soltanto se
appaia manifestamente incongrua (Sez. 4, n. 2500 del 9/7/1999, Varvaro, Rv.
214774).
4. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che entrambi i ricorsi in esame
muovono proprio nell’ottica preclusa dal costante indirizzo di legittimità, come

2

accise. La sentenza, pertanto, sarebbe fondata esclusivamente sull’annotazione

appena richiamato, sollecitando una nuova e diversa valutazione in fatto dei
medesimi elementi in ragione dei quali era stata avanzata al Giudice la proposta
di accordo poi recepita nella sentenza impugnata; elementi attinenti alla natura
del liquido oggetto di sequestro, alle sue caratteristiche tecniche e, pertanto, alla
configurabilità della fattispecie di reato contestata. Senza che possa individuarsi,
dunque, quell’errore ictu ocu/i ravvisabile in ordine alla qualificazione del fatto
che – solo – può giustificare il ricorso innanzi al Giudice di legittimità.
5. I gravami, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce

nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016

3

della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA