Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29417 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29417 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ANCONA
nei confronti di:
ZLATKOB IVAN N. IL 26/08/1966
STOYCHEV TSVETAN N. IL 13/03/1972
avverso la sentenza n. 1756/2010 TRIBUNALE di ANCONA, del
22/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che haespncluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

QIL

Data Udienza: 03/05/2013

Il procuratore generale della Repubblica di Ancona propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza ip eAgrafe con la quale il tribunale di Ancona ha condannato
Zlatkob Ivan e Stoychéen- pena di anni due di reclusione e di euro 450000 di multa
ciascuno siccome ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 291 bis
e ter co. 2 lett. d) DPR 43/73 per l’introduzione nel territorio nazionale di Kg 24,400 di
tabacco lavorato estero contenuti all’interno di un borsone occultato all’interno di iun
doppiofondo della vettura.
Si duole il PG dell’errata determinazione della pena pecuniaria sulla quale è stata
operata la diminuzione per le attenuanti generiche.
In sentenza il tribunale ha ritenuto che la pena base dovesse essere determinata in
euro 600 (euro 25 per ogni chilogrammo convenzionale) e che, previa diminuzione
per le attenuanti generiche si dovesse, quindi, pervenire a quella finale di euro
450000 di multa.
Obietta il PG in questa sede che in questo modo la pena base risulta calcolata su kg
24 e non 24,400 di tle e che di conseguenza la pena base doveva essere determinata
in euro 610000 anziché 600000.
Il ricorso è infondato.
Occorre anzitutto premettere che l’art. 291 bis e l’art. 291 ter a proposito del
trattamento sanzionatorio fanno riferimento a chilogrammo e grammo”convenzionale”
e che tale unità di misura è definita dall’art. 9 della L. 7 marzo 1985 n. 6 in cui si
precisa che per “chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o
quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.”.
Nella specie nulla è dato sapere se effettivamente il quantitativo contestato fosse da
intendersi come riferito al valore convenzionale.
Inoltre, poiché le attenuanti generiche non risultano comunque applicate nella
massima estensione, quand’anche fosse esatto il rilievo del PG ricorrente, esso non
potrebbe comunque incidere sulla legalità del trattamento sanzionatorio in quanto la
determinazione della pena finale sarebbe ugualmente conseguibile, restando peraltro
ancora ben al di sotto del limite massimo consentito dalla diminuzione.
E’ del tutto verosimile, quindi, che la determinazione della pena possa essere stata
decisa con un giudizio d’insieme rispetto al quale rimane indifferente la
puntualizzazione del PG ricorrente.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il giorno 3.5.2013

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