Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29416 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29416 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova
nel procedimento a carico di
Argoubi Skander, nato in Tunisia il 06/11/1995

avverso l’ordinanza del 11/09/2014 del Gip del Tribunale di Padova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la
trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Padova emessa in data
11/09/2014 con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell’arresto

Data Udienza: 05/04/2016

in flagranza e dichiarata l’inammissibilità della richiesta cautelare avanzata nei
confronti di Argoubi Skander, tratto in arresto per detenzione illecita di
sostanze stupefacenti, in quanto sussistevano “serissimi dubbi” sulla corretta
identificazione come soggetto maggiorenne, avendo, in sede di udienza di
convalida, riferito che la data di nascita è 06/11/1996.
Chiede l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge processuale

1. Il ricorso è fondato.

2. Nella giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte è stato
condivisibilnnente affermato che appartiene al g.i.p. del tribunale ordinario in
relazione al luogo dove è stato eseguito l’arresto di persona asseritamente
maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel
caso in cui, nel corso dell’udienza camerale, sorga incertezza sulla minore età
dell’arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini
stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della
misura precautelare prevista nell’ipotesi di loro violazione (Sez. 1, n. 36262
del 08/07/2004, Mohamed, Rv. 229803; in senso analogo, Sez. 1, n. 10041
del 08/02/2002, Dani, Rv. 221495; Sez. 1, n. 49348 del 17/11/2009, Sarr,
Rv. 245642, secondo cui, in considerazione dei ristretti termini per la
convalida dell’arresto, il g.i.p. presso il tribunale ordinario deve pronunciarsi
sulla legittimità dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso
dell’udienza di convalida, sull’età dell’arrestato; in senso difforme, Sez. 1, n.
32810 del 11/07/2007, Cizmik, Rv. 237809; Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003,
Kaddouri, Rv. 226268).
Al riguardo, il dubbio che determina incertezza sull’età dell’imputato deve
essere oggetto di delibazione da parte del giudice che procede, non essendo
sufficiente la semplice deduzione dell’interessato (Sez. 1, n. 7328 del
28/01/2008, Stermilla, Rv. 239305); è vero che il dubbio sull’età
dell’imputato può essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma
dell’art. 67 c.p.p. e dell’art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e che tale
dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell’imputato, fa presumere
la minore età; tuttavia, non basta la semplice deduzione dell’interessato,
strumentale ad ottenere i benefici connessi alla minore età, dovendo trattarsi
di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede.

q2

CONSIDERATO IN DIRITTO

È stato altresì chiarito che, ai fini della determinazione della competenza
del giudice minorile o del giudice ordinario, l’incertezza insuperabile
sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, che impone, in applicazione
del generale principio del

“favor rei”,

l’adozione del provvedimento di

trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, non può discendere esclusivamente dalle dichiarazioni rese in
proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari
riscontri, anche indiziari, purché specifici (Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015,

3. Nel caso in esame, il Gip del Tribunale di Padova, dopo aver verificato
la legittimità dell’arresto nei confronti di dell’Argoubi e degli altri coindagati,
non ha convalidato la misura precautelare, sul rilievo che sussistessero
“serissimi dubbi” sulla maggiore età di Argoubi Skander, che in sede di
udienza di convalida aveva riferito al Gip, e prima al proprio difensore, che la
sua data di nascita è il 06/11/1996; a conforto, richiama altresì la circostanza
che in altro procedimento precedente lo stesso indagato avesse indicato la
medesima data di nascita (circostanza, peraltro, contestata dal P.M.
ricorrente).
Tuttavia, dall’ordinanza impugnata emerge che l’indagato avesse
dichiarato, in sede verbale di identificazione dallo stesso sottoscritto, che la
propria data di nascita è il 06/11/1995.
Anche prescindendo dall’improprio ruolo ‘testimoniale’ attribuito al
difensore, si deve quindi escludere che, nel caso in esame, vi fossero elementi
tali da determinare la presunzione di incertezza sulla età e la conseguente
declaratoria di difetto di competenza del giudice ordinario.
In ogni caso, dopo aver celebrato l’udienza di convalida ed espletato
l’interrogatorio, in considerazione dei ristretti termini per la convalida
dell’arresto, il Gip presso il Tribunale ordinario non poteva declinare la propria
competenza, dovendo invece pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto anche
nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’età
dell’arrestato.
L’annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza di non
convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la formula “senza rinvio”,
quando l’esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida
risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio,
avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita,
sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell’operato della

3

4L-

N, Rv. 264192).

polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice
dell’impugnazione (ex multis, Sez. 6, n. 21330 del 05/05/2015, Quaid, Rv.
263539).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato

Così deciso in Roma il 05/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

eseguito legittimamente.

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