Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29415 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29415 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Toto Antonella, nata a Sciacca il 23/07/1986

avverso l’ordinanza del 12/11/2015 del Tribunale di Agrigento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del Tribunale di Agrigento emessa in data 12/11/2015
veniva rigettata l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro
preventivo del Gip del medesimo Tribunale, disposto su un immobile di 440 mq.
al quarto piano di un fabbricato in relazione al reato di esecuzione di lavori in
assenza di permesso a costruire.

Data Udienza: 05/04/2016

2.

Ricorre per cassazione Toto Antonella, chiedendo l’annullamento

dell’ordinanza per violazione di legge, lamentando che erroneamente l’ordinanza
impugnata ha valutato la relazione tecnica dell’UTC del Comune di Sciacca, in
quanto i lavori in corso non consistevano nella realizzazione di un appartamento
per civile abitazione, con ampliamento dell’area d’impianto e macroscopica
modifica della volumetria rispetto a quella precedentemente assentita; deduce,
richiamando altresì una consulenza tecnica di parte prodotta in sede di riesame,
che i lavori sono consistiti unicamente nello smantellamento delle coperture

perimetrali, con posa in opera di 5 pilastri di legno imbullonati e 2 travi in legno;
tali lavori sarebbero conformi all’autorizzazione del Comune di Sciacca n.
913/2014 e all’autorizzazione rilasciata nel 2015 dal Genio Civile di Agrigento, e
consisterebbero in una mera ristrutturazione, consistente nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria, assentibile senza necessità di un
permesso a costruire, bensì mediante segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso, in quanto propone in realtà vizi della motivazione,
non già violazioni di legge, invocando una diversa valutazione della relazione
dell’UTC su cui è fondata la configurabilità del fumus del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’ordinanza impugnata, richiamando per estratto le censure proposte
dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo, ha confermato il vincolo
reale, rilevando che gli interventi in corso di esecuzione accertati all’esito del
sopralluogo erano difformi rispetto ai provvedimenti assentivi ottenuti, in quanto,
anziché limitarsi alla revisione della copertura e delle travature ammalorate
(secondo il tenore dell’autorizzazione richiamata a p. 5 del provvedimento
impugnato),

si

estendevano alla

demolizione dei

muri

perimetrali,

all’innalzamento di pilastri ed all’ampliamento dell’area di impianto.
3.

I motivi di ricorso, oltre ad essere privi di specificità, in quanto

meramente ripropositivi delle medesime censure proposte con l’istanza di
riesame e motivatamente respinte dall’ordinanza impugnata, con la quale non

2

preesistenti e delle tramezzature interne, senza alcuna demolizione dei muri

propongono un reale e motivato confronto argomentativo (ex multis, Sez. 3, n.
44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608;
Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185), sono
inammissibili, in quanto deducono vizi di motivazione, non proponibili in materia
cautelare reale in sede di legittimità, senza che possa ipotizzarsi una mancanza
assoluta di motivazione tale da integrare gli estremi della violazione di legge.
È pacifico che in materia cautelare reale il ricorso per cassazione contro
ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo

iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(ex plurimis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 5,
n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele).
Viene infatti censurata l’erroneità della valutazione espressa dall’ordinanza
impugnata con riferimento alla relazione dell’UTC, sollecitando un confronto con
una consulenza tecnica di parte che descriverebbe una diversa consistenza dei
lavori.
Il motivo, dunque, si risolve in censure alla motivazione dell’ordinanza con
riferimento al giudizio di consistenza del

fumus del reato ipotizzato, non

proponibili in sede di legittimità.
Peraltro, viene invocata una inammissibile rivalutazione del merito della
vicenda, oltretutto mediante esame di atti (la relazione dell’UTC e la consulenza
tecnica di parte) ai quali non è consentito, a questa Corte, l’accesso, limitato
soltanto nei casi in cui venga dedotto un “error in procedendo” ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nei quali la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame
diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo
del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando
risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U,
n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 1.500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause
di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di

3

4,

per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in

inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi
di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

14 ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 05/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA