Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29414 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29414 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTELEONE EUGENIO N. IL 22/02/1975
GUALTIERI FEDERICO N. IL 22/06/1988
avverso la sentenza n. 2022/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale„in persona del Dott. h (20+.>”
che ha concluso per
‘‘—‘:

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/05/2013

Ritenuto in fatto
1. Monteleone Eugenio e Gualtieri Federico propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte dì appello dì Catanzaro ha
confermato quella resa dal gup del tribunale di Lamezia Terme che in data 2 luglio
2009 aveva condannato entrambi alla pena di giustizia.
Monteleone era stato in particolare chiamato a rispondere del reato di cui agli
articoli 81 capoverso del codice penale, 73 d.p.r. 309/90 per avere ceduto, offerto
In vendita e comunque illegalmente detenuto al fine di cessione a terzi una non
modica quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina in Lamezia Terme in data
31 marzo 2007 ed in epoca precedente.
Gualtierkéra stato invece chiamato a rispondere del reato di cui agli articoli 81
capoverso del codice penale 73 d.p.r. 309/90 per avere ceduto, offerto in vendita
e comunque illegalmente detenuto al fine di cessione a terzi una non modica
quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, sostanza ceduta in diverse
occasioni a Fiorino Franco da Aloisio Graziano. In Lamezia Terme in data 31 marzo
2007 ed in epoca precedente.
2. Come si rileva dalla sentenza impegnata la prova della colpevolezza di entrambi
era stata ravvisata nelle dichiarazioni di Aloisio Graziano, vale a dire del
compratore colto dagli investigatori nell’atto di acquistare una dose da finalizzare
al consumo personale. Quest’ultimo, unitamente a Fiorno Franco, in primo
momento si sarebbe rivolto al MonteLeone per l’acquisto di una singola dose di
eroina e poi, avendone ricevuto un rifiuto poiché quest’ultimo non sarebbe stato
intenzionato a vendere meno di cinque dosi, avrebbe incaricato lo stesso Fiorino di
acquistarla dal Gualtieri e cioè dal soggetto dal quale in passato si era rivolto
contraendo debiti per C 160.
3. Deducono in questa sede i ricorrenti:
3.1 Monteleone
3.1.1. violazione dell’articolo 73 d.p.r. 309/90 Il vizio della motivazione
contestandosi che da declaratoria di responsabilità riposa unicamente sulle
dichiarazioni accusatorie di Aloisio Graziano, a cui era stata sequestrata una dose
di droga e che in realtà era stato quest’ultimo a richiedere delle dosi all’imputato
ricevendone un rifiuto. Si contesta pertanto la possibilità di configurare il reato in
assenza di un’offerta e di una controproposta e si assume che gli elementi
probatori in atto non consentono di superare la soglia del ragionevole dubbio.
3.1.2. violazione dell’articolo 63 e 64 del codice di rito in quanto erroneamente la
corte di merito avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da Aloisio
Graziano nonostante a carico del medesimo fossero immediatamente emersi indizi
di reità che rendevano obbligatoria l’interruzione delle sommarie informazioni e
l’invito a nominare un difensore.
3.1.3. violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 comma 5 DPR 309/90 non
avendo il giudice di appello tenuto conto dello scarso profilo quantitativo e
qualitativo dello stupefacente e della assenza di ulteriori circostanze concernenti
le modalità dell’azione che avrebbero potuto qualificare in maniera negativa la
condotta dell’imputato.
3.2 Gualtieri:
3.2.1 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’applicazione
dell’articolo 73 d.p.r. 309/90 nonché la violazione dell’articolo 420 ter cpp ìn tema
dì impedimento a comparire dell’imputato. Si rappresenta che la difesa aveva
fatto richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento di quest’ultimo
producendo un certificato attestante che l’imputato era affetto da una grave
malattia alle gambe che ne limitava i movimenti e che quindi Io stesso per 20
giorni non poteva muoversi dalla propria abitazione, e che erroneamente i giudici
di appello avevano disatteso la certificazione medica che peraltro attestava la
permanenza della forma morbosa anche oltre l’udienza del 26 aprile. Per quanto
concerne invece la dedaratoria di responsabilità si rappresenta che l’unica fonte

Considerato in diritto
4. I ricorsi sono infondati vanno pertanto rigettato.
4.1 Per quanto concerne la posizione del Monteleone i giudici hanno già
correttamente risposto sui rilievi dedotti con i motivi di ricorso.
La circostanza che il Monteleone ebbe a rifiutare la cessione dello stupefacente è
stata correttamente e logicamente ritenuta ininfluente attesa la circostanza che
l’imputato si era dichiarato comunque disponibile a procurare un quantitativo
minimo di cinque dosi di sostanza stupefacente.
Tale circostanza è stata logicamente ritenuta indice di disponibilità della sostanza
e d’altronde ai Monteleone è contestata un’attività non circoscritta al singolo
episodio.
4.2 Sul secondo motivo i giudici di appello hanno correttamente evidenziato,
richiamando un oramai consolidato orientamento di questa Corte, che le
dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in
sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità o in correità (ex
del 15/12/2011 Rv. 252852). Peraltro sul punto
multis Sez. 6, Sentenza n 2
ricorrente si limita a
le censure dedotte nel motivi di appello, senza
indicare le ragioni dell’erroneità del percorso motivazionale seguito dalla corte di
merito.
4.3 Infine il diniego della attenuante del comma 5 dell’articolo 73 è conforme ai
principi più volte enunciati da questa corte, anche a sezioni unite.
Questa Corte in numerosi arresti – che il collegio ritiene di condividere – ha più
volte ribadito, infatti, che la circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 73,
comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, trova applicazione quando la
fattispecie concreta risulti di trascurabile offensivita’, sia per l’oggetto materiale
del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza,
sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalita’ e alle circostanze della stessa,
dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi del fatto di lieve entita’ in
presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento
individuati dalla legge.
Né peraltro è possibile entrare nel merito della valutazione apparendo la stessa
correttamente e logicamente sviluppata con il richiamo alla non occasionalità della
condotta e dalle possibilità di procurare un quantitativo superiore a quello
richiesto.
5. Per quanto concerne il Gualtieri si appalesa del tutto generico il motivo di
doglíanza concernente l’impedimento a comparire in udienza, sostanziandosi il
rilievo nella generica non condivisione dell’ordinanza dei giudici di merito che
avevano rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza, logicamente evidenziando la
risalenza della certificazione medica e la tipologia dell’impedimento.
In questa sede le censure si pongono su un piano sostanzialmente di merito e,
peraltro, ciò che sembra riscuotere le critiche maggiori è l’omessa predisposizione
di una visita fiscale.
Al riguardo, tuttavia, il motivo evidenzia uno specifico profilo di genericità, non
puntualizzando nemmeno il ricorrente nemmeno se il giudice di merito era stato
posto nelle condizioni di poter disporre la visita fiscale.

dichiarativa era costituita dall’Aloisio e che quest’ultimo andava ascoltato con
l’assistenza del proprio difensore anche al fine di evitare dichiarazioni compiacenti
per sé o altri. Si eccepisce in relazione a ciò la violazione dell’articolo 350 comma
7 cpp. Si censura inoltre la sentenza per la mancanza di motivazione in ordine alla
negata concessione dell’attenuante del comma 5 dell’articolo 73 d.p.r. 309/90 e si
censura sul punto la motivazione per illogicità ed apparenza di essa.
3.2.2 Successivamente il Gualtieri ha fatto pervenire motivi aggiunti in relazione
alla mancata concessione dell’attenuante del comma 5 dell’articolo 73 dolendosi
della mancata valutazione della modestia del quantitativo dello stupefacente
oggetto di cessione pari a 0,20 g di eroina, ribadendo che anche il dato ponderale
doveva deporre per la concessione della attenuante richiesta.

Ptri

In più, come più volte affermato da questa Corte, non sorge alcun obbligo del
giudice di effettuare la visita fiscale per accertare l’impedimento dell’imputato
dato che essa e’ espressione di un potere del giudice al fine di controllare
l’assolutezza dell’impedimento, ma non costituisce un dovere quando dovrebbe
completare una insufficiente documentazione prodotta dalla parte a cui incombe,
invece, l’onere di una prova piena della sussistenza delle condizioni che
legittimano ed impongono il rinvio.
Sul secondo motivo valgono nelle considerazioni già espresse per il coimputato
Monteleone.
Ed anche sulla terza questione, vale a dire l’omessa concessione dell’attenuante di
cui all’articolo 73 comma 5, non possono che richiamarsi gli orientamenti della
giurisprudenza in precedenza indicati e constatare la logicità della motivazione e
la correttezza di essa nell’escludere l’attenuante in relazione alla non occasionalità
della condotta ed alla riconosciuta fama di spacciatore dell’imputato, condivisa con
il Monteleone.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.5.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA