Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29412 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29412 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Clemente Federico, nato a San Giovanni in Persiceto (130) il 21/11/1977;

avverso l’ordinanza del 10/09/2015 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Clemente Federico ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza del
Tribunale di Rieti emessa in data 10/09/2015 di rigetto dell’istanza di riesame
proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo
Tribunale avente ad oggetto un’autocisterna ed il carburante in essa contenuto,
disposto in relazione ai reati di sottrazione di prodotti energetici all’accertamento
ed al pagamento delle accise e di trasporto di gasolio di illecita provenienza, di
cui agli artt. 40, comma 1, lett. b), e 49, comma 1, d.lgs. 504 del 1995,
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi:

‘•/

Data Udienza: 05/04/2016

1)

violazione di legge, in quanto la motivazione dell’ordinanza sulla

sussistenza del reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504 del 1995 è
contraddittoria e inesistente: non viene provata l’effettiva sottrazione al
pagamento delle accise, ma soltanto il trasporto del gasolio senza idonea
documentazione;
2) violazione di legge, in relazione all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504
del 1995, in quanto il fumus commissi delicti sarebbe individuato nella pretesa
falsità della documentazione relativa al trasporto consegnata dopo qualche ora

incongruenze evidenziate dal Tribunale del Riesame, sotto il profilo del
travisamento del fatto, e ritenendo che la condotta contestata rientri
esclusivamente nell’ambito dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 49,
comma 2, d.lgs. 504 del 1995;
3)

violazione di legge in relazione all’applicazione del sequestro

relativamente ad un’ipotesi per la quale non è prevista la confisca di cui all’art.
44 d.lgs. 504 del 1995: ricorrendo esclusivamente la fattispecie di cui all’art. 49,
che richiama soltanto quoad poenam l’art. 40, non è applicabile la norma di cui
all’art. 44, che prevede la confisca soltanto per le violazioni previste dagli artt.
40, 41 e 43.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto i primi due motivi deducono in
realtà vizi della motivazione, non già violazioni di legge, mentre il terzo motivo è
infondato, in quanto ricorrono i presupposti per la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro preventivo
dell’autocisterna e del gasolio, sul rilievo che, in seguito ad un controllo, veniva
accertato che l’odierno ricorrente trasportava 20.000 litri di carburante del tipo
gasolio, senza alcuna documentazione attestante la provenienza e la
destinazione, nonchè la quantità di prodotto; anche la documentazione
parzialmente prodotta dopo alcune ore si rivelava incompleta e presentava
incongruenze, che la facevano ritenere falsa.
Sulla base di tali elementi, veniva affermato il fumus commissi delicti del
reato di sottrazione di prodotti energetici all’accertamento ed al pagamento delle

2

1-

dall’inizio del trasporto, per le incongruenze rilevate; lamenta l’infondatezza delle

accise, di cui all’art. 40, lett. b), d.lgs. 504 del 1995, nonché del reato di
trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza la prescritta documentazione.

3. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, oltre che
manifestamente infondati.
È pacifico che in materia cautelare reale il ricorso per cassazione contro
ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in

l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(ex plurimis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 5,
n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele).
Ebbene, il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto
deducono vizi di motivazione, non proponibili in materia cautelare reale in sede
di legittimità, senza che possa ipotizzarsi una mancanza assoluta di motivazione
tale da integrare gli estremi della violazione di legge.
Viene infatti censurata, da un lato, la motivazione contraddittoria in ordine
agli elementi che fondano il reato di sottrazione al pagamento delle accise, che
non può essere ravvisato in un mero trasporto, senza la prova dell’immissione
del prodotto sul mercato; inoltre, la documentazione, si sostiene, è stata
consegnata subito dopo il controllo, e la pretesa falsità sarebbe fondata su
elementi ritenuti dal ricorrente non rilevanti.
Entrambi i motivi, dunque, si risolvono in censure alla motivazione
dell’ordinanza con riferimento al giudizio di consistenza del

fumus dei reati

ipotizzati, non proponibili in sede di legittimità.
Peraltro, il fumus del reato di sottrazione al pagamento delle accise è stato
correttamente desunto proprio dalla mancanza della documentazione di
provenienza e destinazione del carburante trasportato; in tal senso, va osservato
che l’art. 40, lett. b), d.lgs. 504/1995 punisce chiunque “sottrae con qualsiasi
mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al
pagamento dell’accisa”, in tal senso delineando un reato a condotta libera; l’art.
49, comma 1, d.lgs. 504/1995, pure contestato all’odierno ricorrente, prevede il
reato di trasporto senza la prescritta documentazione, affermando che

“si

presumono di illecita provenienza” i prodotti sottoposti ad accisa trasportati
senza la specifica documentazione ovvero con documento falso o alterato.
In altri termini, il trasporto senza documentazione, oltre ad integrare un
autonomo reato, previsto dall’art. 49 cit., integra una modalità di condotta

3

tf

iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere

espressamente tipizzata del reato di sottrazione di prodotti energetici al
pagamento delle accise.
La ritenuta falsità della documentazione prodotta successivamente al
controllo impedisce di ritenere, allo stato, provata la legittima provenienza dei
prodotti, e dunque la fattispecie di illecito amministrativo prevista dall’art. 49,
comma 2, d.lgs. 504/1995.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

riferimento al reato di cui all’art. 40, non al concorrente reato di cui all’art. 49
d.lgs. 504/1995; correttamente, dunque, l’ordinanza impugnata ha confermato il
sequestro con riferimento al titolo di reato della sottrazione di prodotti energetici
al pagamento delle accise, che viene espressamente richiamato dall’art. 44 d.lgs.
504/1995 che prevede la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi
comunque utilizzati.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 1.500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause
di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi
di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 05/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Preside te

Alla luce di quanto evidenziato, il sequestro risulta dunque disposto con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA