Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29410 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29410 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOSCHI ALESSANDRO N. IL 18/06/1971
avverso la sentenza n. 6526/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Toschi Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 14.02.2014, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in
data 17.09.2010, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod.
strada.
La parte, con il primo motivo, deduce il vizio motivazionale, in riferimento

adeguatamente motivato in merito alla validità dell’accertamento strumentale.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti
generiche; della conferma del trattamento sanzionatorio, della mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; dell’omessa
sostituzione della pena detentiva ex art. 53, legge n. 689/1981; e della conferma
della revoca della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, si osserva che la parte
deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
incongruenze di ordine logico. Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che “l’illogicità della
motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per
espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite
Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che
“esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero,
in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex nnultis Cass.
23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data

alla affermazione di responsabilità penale. L’esponente osserva che la Corte non ha

8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la Corte di Appello si è
espressamente soffermata sulla questione relativa all’apprezzamento degli esiti del
test strumentale effettuato, chiarendo che le doglianze afferenti al mal
funzionamento dell’etilometro risultavano del tutto generiche.
E’ allora il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo
chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito
con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art.

sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). E si è pure affermato che in tema di
guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,
ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a
richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilonnetro
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Il secondo motivo di ricorso muove alle seguenti considerazioni.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deve considerare che
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
229298). E preme sottolineare che la giurisprudenza, nell’interpretare l’art. 62 bis
cod. pen., come modificato dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito nella legge
24.07.2008, n. 125, risulta consolidata nel rilevare: che l’assenza di precedenti non
può essere per ciò solo posta a fondamento della concessione delle attenuanti
generiche; e che i precedenti penali a carico del giudicabile ben possono essere

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379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova della

valorizzati dal giudice di merito, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
E bene, la Corte di Appello, nel caso di specie, si è puntualmente conformata
al richiamato indirizzo interpretativo. Il Collegio ha osservato che Toschi risulta
gravato da tre precedenti specifici e che la condotta criminosa appariva di
particolare gravità, per l’elevato tasso alcolemico accertato. Sulla scorta di tali
rilievi, il giudice del gravame ha considerato che le attenuanti generiche non erano

formularsi un positivo giudizio prognostico di non recidiva, ai fini della concedibilità
della sospensione condizionale. La Corte rilevava inoltre che legittimamente il
Tribunale aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, per la sussistenza della recidiva nel biennio, essendo passata in
giudicato il 19.05.2007 la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza,
rispetto al fatto di reato per cui si procede, commesso il 30.04.2009.
Si osserva, infine, che la sentenza impugnata non risulta sindacabile, per la
mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 53, legge n. 689/1981.
La giurisprudenza di legittimità risulta infatti consolidata nel rilevare che il giudice di
appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive di quelle detentive
brevi in assenza di motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione della
sanzione sostitutiva, come nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35912
del 22/05/2009, dep. 16/09/2009, Rv. 245372).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

concedibili, che il trattamento sanzionatorio non era mitigabile e che non poteva

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