Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29410 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29410 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vysotska Haljna, nata in Ucraina il 29/9/1981
avverso la sentenza del 10/2/2015 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste;
udito per la ricorrente l’avv. Sebastiano Fusco, che ha concluso associandosi alle
conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

Vysotska Haljna ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Napoli in data 10 febbraio 2015 di condanna alla pena di mesi
quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, in
relazione all’omesso versamento di Iva per l’anno 2008 per l’ammontare di euro
144.949,04, deducendo, con un primo motivo, violazione dell’art. 43 cod. pen. e
dell’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, per l’omessa considerazione della insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato contestato, avendo la ricorrente manifestato la
volontà di provvedere al pagamento dell’imposta evasa; con un secondo motivo
ha denunciato violazione dell’art. 13 d.lgs. 74/2000, avendo provveduto prima

Data Udienza: 22/06/2016

dell’apertura del dibattimento al pagamento integrale delle imposte dovute,
compresi i relativi interessi e sanzioni; con motivi aggiunti del 28 gennaio 2016
ha evidenziato il mancato superamento della soglia di punibilità stabilita dal
d.lgs. 158/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che, come evidenziato anche dalla

vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter citato, nel senso
di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle
condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 250.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 149.949,04, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016

ricorrente con i motivi aggiunti, l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158, entrato in

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