Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2941 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2941 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CREMISI ANTONIO N. IL 02/01/1945
ZUROLO CONCETTA N. IL 25/08/1949
avverso la sentenza n. 1716/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 23.9.2014 la Corte dì Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Torre Annunziato, emessa in data 10.6.2013, con la quale
Cremisi Antonio e Zurolo Concetto erano stati condannati per i reati di cui agli
artt.110 c.p., 44 lett.c) DPR 380/2001 (capo a), 81 cpv., 110 c.p., 64,65,71 e 72 DPR
380/2001 (capo b), 83 e 95 DPR 380/2001 (capo c), 81 cpv., 110 c.p., 181 comma 1 bis
D.L.vo 42/2006 (capo d), dichiarava non doversi procedere nei confronti degli
imputati in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e c) perché estinti per prescrizione,
rideterminando la pena per il residuo reato in anni uno di reclusione ciascuno.
Ricorrono per cessazione il Cremisi e la Zurolo denunciando lo violazione di legge in
ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo paesaggistico, nonché il vizio di
motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2) I ricorsi sono generici e manifestamente infondati.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
accertato, sulla base delle risultanze processuali, che la zona, in cui era stata
realizzata la costruzione, fosse stata dichiarata di notevole interesse pubblico con
D.M. del 27.10.1961.
I ricorrenti, invece di contrastare siffatte argomentazioni, deducono genericamente
che la zona non era sottoposta a vincolo.
Ma l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.2) Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale aveva ritenuto che
ostativi al riconoscimento fossero i precedenti penali.
Ed è pacifico che, ai fini dell’applicabilità del beneficio in questione, il giudice di
merito debba riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal
fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso
far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a
far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
Con l’appello ci si limitava a far mero richiesta delle “circostanze attenuanti
generiche” (terzo motivo), senza alcuna confutazione dei rilievi del Tribunale, per cui
il motivo era palesemente inammissibile.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi deit’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, eventualmente maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.

OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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