Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29409 del 22/06/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29409 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Piva Angelo Guido, nato a Rovato il 7/12/1964
avverso la sentenza del 28/9/2015 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Venezia ha proposto ricorso nei
confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia, in data 28 settembre
2015, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo
Guido Piva per essere estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 10 bis del d.
Igs. n. 74 del 2000, in relazione all’omesso versamento di ritenute alla fonte
operate sugli emolumenti erogati ai sostituiti per l’ammontare di euro 84.696,00
per l’anno 2005 e per euro 78.289,00 per anno 2006, deducendo vizio di
motivazione in ordine alla applicazione dei termini di prescrizione stabiliti dagli
artt. 160 e 161 cod. pen., avendo omesso la Corte territoriale di considerare il
Data Udienza: 22/06/2016
diverso orientamento interpretativo circa la possibile disapplicazione di tali
norme, in quanto in contrasto con gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art.
325, paragrafi 1 e 2, TFUE, di cui alla sentenza n. 2210 del 2016 di questa Corte,
essendo del tutto mancante la motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite,
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare
superiore ad euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale
modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla
precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in
essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare degli importi non versati è, come da
contestazione, di euro 84.696,00 per l’anno 2005 e di euro 78.289,00 per anno
2006, importi entrambi inferiori al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis citato,