Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29408 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29408 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNELLA ENZO N. IL 18/08/1974
avverso la sentenza n. 6344/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Iannella Enzo avverso la sentenza
emessa in data 6.2.2014 dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di
quella in data25.3.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì – Sezione
distaccata di Cesena, assolveva il predetto dal reato di cui all’art. 187, II comma
C.d.S. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo reato di cui
all’art. 187 comma VIII C.d.S. in mesi cinque di arresto ed C 5.000,00 di ammenda

Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 161 comma 1 c.p.p. in quanto
assume che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione
distaccata di Cesena era stato notificato presso il domicilio eletto del difensore di
ufficio, avv. Mauro Amato e cioè presso un domicilio la cui elezione era affetta da
nullità, assumendo che l’elezione di domicilio, con rituale effettuazione degli avvisi ex
art. 161 c.p.p. era avvenuta a verbale del 2.4.2009 ad ore 20,15 nell’ambito del
diverso e distinto per detenzione di sostanze stupefacenti per il quale i verbalizzanti
avevano contestualmente denunciato lo Iannella, mentre il verbale relativo alla
violazione dell’art. 187 C.d.S., sempre in data 2.4.2009 ma ad ore 19,55, era privo
degli avvertimenti di cui all’art. 161 c.p.p. e quindi nullo con la conseguente nullità
del decreto di citazione a giudizio: i due procedimenti erano stati separati dal P.M. in
data 6.6.2009 e cioè prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Tale censura è stata rigettata dalla Corte territoriale che aveva ritenuto la ritualità
della notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto.
Invero anche nel verbale ad ore 19,55, relativo al reato in oggetto, risulta che lo
Iannello elesse ritualmente domicilio presso l’avv. Mauro Amato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 29.4.2015

con la sospensione condizionale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA