Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29408 del 22/06/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29408 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze
nel procedimento nei confronti di
Calanni Enzo, nato a Lucca il 4/12/1968
avverso la sentenza del 7/3/2014 del Tribunale di Pisa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze ha proposto
ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Firenze in data 7 marzo
2014, con cui è stata applicata a Enzo Calanni, su sua richiesta ex art. 444 cod.
proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 10 ter
del d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all’omesso versamento di Iva per l’anno
2009 per l’ammontare di euro 62.476,00, evidenziando l’intervenuta
depenalizzazione di tale ipotesi delittuosa.
Data Udienza: 22/06/2016
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter d.lgs.
74/2000, nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite,
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare
superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale
modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla
essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 62.476,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016
precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in