Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29407 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29407 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONORA LUIGI N. IL 16/03/1951
avverso la sentenza n. 1763/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bonora Luigi avverso la sentenza
emessa in data 28.2.2014 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella
del Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna in data 15.7.2009 con la quale il
predetto era stato condannato per il reato di furto aggravato con l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi otto di
reclusione ed C 200,00 di multa.

territoriale aveva motivato per relationem limitandosi a richiamare la sentenza di
primo grado.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Non si ravvisa una motivazione per relationem, bensì argomentazioni esaustive ed
autonome esclusivamente fondate sul materiale istruttorio acquisito legittimamente e
valutato con estrema attenzione (e segnatamente l’identificazione certa dell’imputato
ad opera della p.o..
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 29.4.2015

Deduce il vizio motivazionale circa la responsabilità penale assumendo che la Corte

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